Sentenza n. 467/97

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SENTENZA N.467

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 22 ed il 24 gennaio 1997, depositati in Cancelleria il 30 ed il 31 successivi, ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro conflitti 1997, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 novembre 1996, concernente "Riparto ed erogazione dei contributi dei cui all'art. 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante: "Interventi urgenti in materia di trasporti"".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 22 gennaio 1997 e depositato il 30 gennaio 1997, iscritto al n. 1 del registro conflitti del 1997, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificandolo anche alle Regioni Sardegna e Sicilia, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996, concernente "Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante 'Interventi urgenti in materia di trasporti'".

La Provincia ricorrente chiede che la Corte dichiari non spettare allo Stato di escludere dalla ripartizione ed erogazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995 la medesima Provincia autonoma di Trento, e conseguentemente chiede che venga annullato il decreto ministeriale 4 novembre 1996 nella parte in cui ripartisce tra le Regioni speciali i fondi previsti dall'art. 1, comma 15, del citato d.l. n. 98 del 1995 senza includervi la Provincia autonoma di Trento.

Detto art. 1, comma 15, dispone che venga corrisposto "alle Regioni a statuto speciale" un "contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori"; e stabilisce che il contributo sia "ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989". Il decreto ministeriale del 4 novembre 1996, all'art. 2, dispone che il contributo in questione è ripartito tra le Regioni a statuto speciale nel modo che risulta dalla tabella C allegata, che prevede il riparto a favore delle sole Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, e indica altresì la cifra e la percentuale di riparto spettanti alla Regione Valle d'Aosta, mentre omette del tutto la menzione delle due Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige.

La Provincia ricorrente ricorda che la legge n. 151 del 1981, nell'istituire il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, ne prevedeva il riparto "tra le Regioni, comprese quelle a statuto speciale", e afferma che i relativi contributi spettavano anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari delle competenze in materia di trasporto pubblico locale. Ricorda poi che sin dalla prima applicazione della legge n. 151 del 1981 fu concordato fra i competenti Ministeri e le Province autonome che le somme spettanti a queste ultime a tale titolo sarebbero state ad esse assegnate nell'ambito della "quota variabile" di finanziamento, commisurata al gettito di imposte statali indirette, che l'art. 78 dello statuto speciale prevedeva venisse corrisposta alle Province autonome in correlazione con l'entità della spesa statale nei settori di competenza delle medesime: considerandosi dunque il Fondo per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto come componente della spesa statale cui commisurare detta quota variabile. Per questa ragione le Province autonome non comparivano formalmente nel riparto del Fondo trasporti, ma ricevevano direttamente dal Tesoro le somma corrispondente a titolo di "quota variabile".

In seguito - prosegue la ricorrente - la legge 30 novembre 1989, n. 386, contenente "norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", da un lato aveva modificato il testo dell'art. 78 dello statuto, confermando il sistema della quota variabile correlata alla spesa statale nei settori di competenza provinciale, ma imponendo un tetto massimo alla percentuale di gettito dell'IVA all'importazione, devoluta a tale titolo; dall'altro lato, con l'art. 5, aveva disposto che i finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, sono assegnati alle Province autonome per essere utilizzati da queste, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore. Pertanto fin dal 1° gennaio 1988 - data dalla quale ha effetto la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 386 del 1989 - la Provincia avrebbe dovuto anche formalmente partecipare al riparto del Fondo trasporti, come essa infatti chiese, in previsione della entrata in vigore delle nuove norme, con nota del 28 ottobre 1988 (senza peraltro che ciò avesse luogo).

Successivamente - espone la ricorrente - la questione perse di importanza, dopo che l'art. 18, comma 1, del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 415 (impugnato anche dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso le cui censure vennero rigettate da questa Corte con sentenza n. 381 del 1990), escluse tutte le Regioni a statuto speciale dal riparto del Fondo trasporti.

E' ora intervenuto, però, il decreto legge n. 98 del 1995, il cui art. 1, comma 15, prevede la corresponsione alle Regioni a statuto speciale di un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto riferiti al periodo 1987-1989, da ripartirsi in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il 1989. La Provincia ricorrente, ritenendo di avere diritto al riparto di tale contributo, ha inviato la prescritta documentazione sui disavanzi: ma il decreto ministeriale del 4 novembre 1996, come si è detto, la ha invece pretermessa dal riparto medesimo.

Di qui il presente ricorso, che lamenta in primo luogo la violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, come garantita dallo statuto e in particolare dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989, nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995.

La ricorrente osserva che nel riferimento alle Regioni a statuto speciale, contenuto in quest'ultima disposizione, si intendono tradizionalmente comprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano. Né l'esclusione potrebbe desumersi dal criterio di assegnazione basato sulle percentuali di riparto del Fondo trasporti per il 1989, poiché in tale anno, in base alla disciplina dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, la Provincia ricorrente aveva pieno diritto di partecipare al riparto di detto fondo; e comunque il riferimento a tali percentuali non può che intendersi come riferimento agli elementi di calcolo utilizzati per quell'anno nei confronti di tutte le Regioni speciali, e dunque, quanto alla ricorrente, a quelli utilizzati ai fini della applicazione, in relazione alla componente del Fondo trasporti, del meccanismo della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto. D'altra parte sarebbe ora impossibile far transitare tale finanziamento attraverso la quota variabile, poiché questa è commisurata all'entità finanziaria degli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale, e non nelle sole Regioni speciali.

Secondo la ricorrente, l'esclusione delle Province autonome condurrebbe all'illegittimo risultato di lasciare queste ultime soltanto, in tutto il territorio nazionale, prive dei benefici statali, con violazione anche del principio costituzionale di eguaglianza.

Con un secondo motivo di ricorso la Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione del principio di leale collaborazione e del principio del vincolo all'interpretazione conforme a Costituzione. Il Ministero dei trasporti, non rispondendo alle prese di posizione della Provincia che contestavano l'interpretazione inaccettabilmente restrittiva della legge da esso seguita, avrebbe violato il principio di leale collaborazione; e, dando alla legge una interpretazione che la renderebbe incostituzionale, per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di eguaglianza, avrebbe contraddetto il principio secondo cui fra più possibili interpretazioni della legge l'interprete deve scegliere quella conforme a Costituzione. Questo vincolo dovrebbe valere anche per le autorità amministrative nei rapporti fra Stato e Regioni, onde evitare di imporre l'incongruo onere di impugnare le leggi davanti a questa Corte in presenza di un pur minimo dubbio interpretativo; e costituirebbe a sua volta uno specifico aspetto del principio di leale collaborazione.

In estremo subordine, la ricorrente chiede che questa Corte sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995, ove dovesse ritenersi fondata l'interpretazione che conduce all'esclusione delle Province autonome dal riparto del contributo in questione.

2.- Analogo ricorso per conflitto di attribuzioni è stato notificato dalla Provincia autonoma di Bolzano il 24 gennaio 1997, depositato il 31 gennaio ed iscritto al n. 2 del registro conflitti del 1997. La ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta al Ministro dei trasporti e della navigazione escludere la Provincia autonoma di Bolzano dal riparto dei finanziamenti di cui all'art. 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e per l'effetto annulli in parte qua l'impugnato decreto ministeriale 4 novembre 1996.

Anche la Provincia di Bolzano sostiene che l'esclusione in questione contrasta con l'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995, che prevede il riparto del contributo fra tutte le Regioni a statuto speciale, e quindi anche a favore delle due Province autonome di Trento e di Bolzano; ricorda che la ricorrente aveva presentato la prescritta documentazione; afferma l'applicabilità a tale finanziamento della garanzia di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, confermata dall'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992; ed osserva che il diritto al riparto del contributo riguarda solo gli anni dal 1987 al 1989, come del resto è espressamente previsto dall'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995, poiché a decorrere dal 1990 le Regioni speciali sono escluse dal riparto del Fondo trasporti, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.

Il decreto impugnato avrebbe dovuto dunque, secondo la ricorrente, trasferire anche alla Provincia autonoma di Bolzano, come era avvenuto in precedenza, la quota spettante del contributo in questione.

3.- In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'Avvocatura erariale eccepisce anzitutto l'inammissibilità dei ricorsi perché conterrebbero censure svolte in forma generica, senza identificare i precetti che si ritengono violati; e perché l'atto impugnato non inciderebbe nella sfera di attribuzioni riconosciuta alle Province autonome, contestandosi non il potere dello Stato di disporre dei contributi, ma le modalità di esercizio di tale potere, il che si risolverebbe nella denuncia di un vizio di merito attinente all'esercizio della attività normativa.

Nel merito, l'Avvocatura erariale sostiene che presupposto per la corresponsione del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995, è la partecipazione al riparto del Fondo nazionale trasporti per il 1989, mentre le due Province autonome non hanno mai partecipato a tale riparto. Per quanto riguarda la Provincia di Trento, la difesa del Presidente del Consiglio ricorda che, in occasione della prima applicazione della legge n. 151 del 1981, la Provincia rese noto con una lettera del 23 novembre 1981, indirizzata al Ministero del tesoro, di non avere comunicato gli importi degli stanziamenti previsti nel proprio bilancio per il 1981 per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto (come era richiesto dall'art. 9, settimo comma, della legge n. 151 del 1981 ai fini della determinazione del Fondo nazionale) perché riteneva che ciò potesse provocare un'applicazione della normativa in contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto speciale.

Il richiamo all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, ad avviso dell'Avvocatura, non è conferente, in quanto esso non garantisce alle Province una determinata quantità di risorse finanziarie, come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 381 del 1990.

Inoltre la difesa del Presidente del Consiglio osserva che, non avendo il d.l. n. 98 del 1995 contemplato le Province autonome, avrebbe dovuto essere impugnata la relativa disposizione di quest'ultimo, e non il decreto ministeriale.

Infine l'Avvocatura nega che vi sia stata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le Province autonome hanno fruito comunque dei finanziamenti di cui all'art. 78 dello statuto; né sarebbe violato, come sostiene la Provincia di Trento, il principio di leale collaborazione, poiché la stessa Provincia, con la nota sopra ricordata del 23 novembre 1981, comunicò di ritenere che gli adempimenti di cui alla legge n. 151 del 1981 si ponessero in contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto di autonomia.

4.- In vista dell'udienza hanno prodotto memorie le due Province autonome ricorrenti.

La Provincia di Trento contesta l'eccezione di genericità delle censure prospettate nel ricorso, affermando che la tesi della ricorrente si sintetizza nell'assunto per cui il riferimento, nel d.l. n. 98 del 1995, alle percentuali di riparto del Fondo trasporti per il 1989 va inteso nel senso di non escludere dal riparto le Province, le quali oltre tutto nel 1989 avevano pieno diritto di concorrere alla ripartizione di detto Fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

Non potrebbe poi invocarsi la sentenza n. 381 del 1990 di questa Corte, non contestandosi qui l'entità delle risorse da trasferire o i relativi parametri, ma la totale esclusione della Provincia dal riparto, che configurerebbe una disapplicazione del meccanismo previsto dalle norme di attuazione. Né rileverebbe il fatto che nel 1981, in un diverso contesto normativo, la Provincia avesse accettato di far transitare detto finanziamento attraverso la quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto: e del resto già nel 1988 la Provincia aveva chiesto di partecipare al riparto del Fondo trasporti, onde essa non potrebbe oggi essere punita per una mancata applicazione di norme dovuta al Ministero. La difesa della Provincia ritiene poi insostenibile la tesi secondo cui la precedente presa di posizione della Provincia stessa, del 1981, avrebbe esonerato lo Stato dal prendere in considerazione le successive richieste del 1988 e del 1995: onde sussisterebbe la violazione del principio di leale collaborazione.

Infine la Provincia contesta l'argomento secondo cui non vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza in quanto le Province hanno goduto della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto: qui si tratterebbe infatti di un finanziamento aggiuntivo, di cui le sole Province autonome verrebbero a non beneficiare; peraltro dal 1989, in coincidenza con la fissazione del principio della partecipazione delle Province al riparto dei finanziamenti statali destinati alle Regioni, alla quota variabile è stato fissato, con la modifica dell'art. 78, un limite massimo.

5.- A sua volta la memoria della Provincia di Bolzano contesta l'eccezione di genericità delle censure, rilevando che il ricorso contiene l'indicazione dei precetti costituzionali e integrativi violati; sottolinea che il conflitto è ammissibile anche per far valere un cattivo esercizio del potere statale, tale da ledere le attribuzioni provinciali, come nella specie sarebbe avvenuto; e nega che si siano sollevate censure di merito in ordine all'esercizio di una attività normativa dello Stato, essendosi invece impugnato un decreto che ha dato esecuzione amministrativa alla norma dell'art. 1, comma 15, del d.l. n. 98 del 1995, in modo contrastante con il suo contenuto, dato che sarebbe indubitabile che essa ricomprenda fra i soggetti beneficiari anche le Province autonome. Il riferimento letterale della legge alle Regioni a statuto speciale dovrebbe intendersi, come per tutte le previsioni legislative analoghe (fra cui lo stesso art. 9 della legge n. 151 del 1981), come comprensivo delle Province autonome.

Anche la Provincia di Bolzano nega poi che sia conferente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 381 del 1990, in quanto non si discute in questa sede del quantum del contributo, ma dell'an, e a questo riguardo assumerebbe rilievo fondamentale l'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

Quanto all'argomento che la difesa del Presidente del Consiglio trae dal riferimento alle percentuali di riparto del Fondo trasporti per il 1989, la Provincia di Bolzano ricorda che in base al testo originario dell'art. 78 dello statuto, e nell'applicazione che ne fu fatta, si procedeva a individuare tutti i capitoli del bilancio statale attinenti ad interventi di carattere generale, disposti nella restante parte del territorio nazionale, nei settori di competenza provinciale, per poi applicare al totale un coefficiente espressivo dei parametri della popolazione e del territorio, traducendo infine la somma che ne risultava in quota del gettito delle imposte statali previste. In occasione dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1981 la Provincia concordò con i Ministeri dei trasporti e del tesoro che la quota del Fondo trasporti di spettanza provinciale confluisse nel trasferimento annuale relativo alla quota variabile. Non vi fu dunque una esclusione della Provincia dal riparto del fondo, ma solo una particolare procedura di individuazione e assegnazione della quota di sua spettanza: come sarebbe confermato dalla nota 1° dicembre 1981 del Ministero dei trasporti, in cui, pur dandosi atto dell'accordo intervenuto per far confluire il finanziamento in questione nella quota variabile, si indicavano in allegato le somme spettanti alle Province autonome a titolo di riparto del Fondo trasporti, e che sarebbero state assegnate nell'ambito della quota variabile medesima.

Considerato in diritto

1.- Le due Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, che, nel ripartire fra le Regioni a statuto speciale il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporti) quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1987-1989, ha omesso di contemplare le due Province fra le beneficiarie del riparto medesimo.

Le ricorrenti affermano che l'art. 1, comma 15, del decreto legge n. 98 del 1995, nel prevedere il riparto del contributo fra le Regioni a statuto speciale, non ha inteso escluderne le Province autonome, competenti nella materia considerata, e che il riferimento contenuto in detta disposizione, ai fini del criterio di ripartizione, alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto per il 1989 va inteso come relativo alle percentuali già applicate in detto anno all'entità complessiva del Fondo, al fine di calcolare le somme attribuite alle Province autonome in sede di formazione della quota variabile di finanziamento di cui all'art. 78 dello statuto speciale; esse sostengono che la loro esclusione dal riparto in questione realizza una lesione della autonomia finanziaria loro attribuita dallo statuto, e contrasta con l'art. 5 della legge n. 386 del 1989, a cui tenore spettano alle Province autonome i finanziamenti recati dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni.

2.- I ricorsi sono inammissibili.

Perché si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra Regione (o Provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti la lesione della propria "sfera di competenza costituzionale" (art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e che la lesione sia riferibile all'atto dello Stato da cui sorge il conflitto. Si deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una lesione di competenza costituzionale discendente da un atto legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di mera esecuzione di quest'ultimo: altrimenti lo strumento del conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le condizioni, a cui l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 subordina la proposizione, da parte della Regione o Provincia autonoma, della questione di legittimità costituzionale in via principale (sentenze n. 206 del 1975, n. 28 del 1979, n. 337 del 1989, n. 126 del 1990, n. 472 del 1995, n. 215 del 1996).

Ciò comporta anche che, se la lesione lamentata si sostanzia e si esaurisce nella erronea applicazione della legge da parte dell'atto impugnato, senza che quest'ultimo, per il suo contenuto e i suoi presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per sé - e non già in quanto pura esecuzione della legge - pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia per un conflitto di attribuzioni, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere l'illegittimità dell'atto contestato. Infatti il pregiudizio, in questo caso, non sarebbe riconducibile ad una autonoma attitudine lesiva dell'atto impugnato, ma esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge: eliminata, con i rimedi ordinari, tale illegittimità, la lesione verrebbe necessariamente meno.

Ora, nella specie, il decreto impugnato si limita a disporre, all'art. 2 e alla tabella C allegata, la ripartizione fra le Regioni a statuto speciale del contributo previsto dall'art. 1, comma 15, del decreto legge n. 98 del 1995, dando esecuzione a quest'ultima disposizione. Le Province autonome da un lato, gli organi statali dall'altro, dissentono sulla portata di tale disposizione legislativa, ritenendo, le prime, che essa imponga di comprendere le Province autonome fra le beneficiarie del contributo, i secondi che, viceversa, le escluda. Ma fra le parti non vi è dissenso sul punto che il decreto ministeriale impugnato è atto meramente esecutivo del disposto legislativo, e che quest'ultimo individua in modo vincolante i beneficiari del contributo e il criterio di riparto, senza attribuire al Ministro alcuna discrezionalità in proposito.

In ogni caso, dunque, quale che sia l'interpretazione da dare alla disposizione legislativa applicata, il decreto impugnato non può essere ritenuto atto idoneo a produrre in via autonoma la lamentata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alle Province ricorrenti.

Non vi è pertanto materia per un conflitto costituzionale che abbia ad oggetto il decreto ministeriale. Ove infatti la legge si dovesse intendere nel significato sostenuto dalle ricorrenti, si sarebbe di fronte ad un atto amministrativo illegittimo per violazione di legge, e la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione, che le Province autonome avrebbero modo di fare valere con i rimedi giurisdizionali ordinari. Ove, al contrario, la legge dovesse intendersi nel significato presupposto dal Ministro dei trasporti, e sostenuto dalla difesa del Presidente del Consiglio, se ne dovrebbe desumere che la lesione costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge, che non è stata impugnata dalle ricorrenti.

3.- Non può accedersi alla richiesta avanzata, in via subordinata, dalla Provincia di Trento, affinché sia questa Corte a sollevare di fronte a sé, in via di incidente nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale della norma di legge alla quale il decreto ministeriale impugnato ha dato attuazione. Siffatta ipotesi presuppone che si sia instaurato un giudizio per conflitto di attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e cioè nel quale si lamenti una lesione della sfera di attribuzioni delle Province, riconducibile ad un atto impugnato in sé suscettibile di produrre tale lesione; mentre, in assenza di tale presupposto, la questione incidentale si rivelerebbe solo uno strumento improprio per portare davanti alla Corte la questione di costituzionalità della legge, non tempestivamente impugnata dalle stesse Province (cfr. sentenze n. 140 del 1970, n. 517 del 1995, n. 215 del 1996).

Né vale l'obiezione mossa dalla Provincia di Trento, secondo cui tale impostazione comporterebbe per essa l'incongruo onere di impugnare in via principale tutte le leggi che si prestassero, anche in via del tutto ipotetica, ad essere interpretate in senso non conforme alla Costituzione, e lesivo della sua autonomia. In realtà, nulla vieta alla Provincia, che si trovi di fronte ad un atto amministrativo esecutivo della legge, che essa ritenga lesivo delle sue attribuzioni in quanto in contrasto con la legge stessa, interpretata in modo conforme alla Costituzione, vuoi di far valere, nella competente sede giurisdizionale, tale ultima interpretazione, vuoi di sollevare in quella sede, per l'ipotesi di una diversa interpretazione, la relativa questione di costituzionalità, dando così ingresso al controllo di questa Corte sulla legge, attraverso lo strumento ordinario e generale del sindacato in via incidentale.

4.- Nemmeno, infine, può seguirsi la prospettazione della Provincia di Trento, per cui l'atto impugnato sarebbe lesivo in quanto avrebbe violato il canone dell'interpretazione della legge in conformità alla Costituzione, e con ciò avrebbe violato il principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni (o Province autonome). Infatti, ancora una volta, tale violazione non presenterebbe alcuna autonoma portata rispetto al vizio di violazione di legge (della legge correttamente interpretata) da cui sarebbe affetto, secondo la tesi della ricorrente, l'atto amministrativo impugnato, ma costituirebbe un semplice riflesso o una semplice conseguenza di tale vizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996 (Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti"), proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.