Ordinanza n. 459/97

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.459

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 7 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 17 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111 del 28 novembre 1996, con la quale è stato rifiutato l'accredito alla Regione Emilia-Romagna delle economie di fondi destinati all'edilizia residenziale ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 febbraio 1997, la Regione Emilia- Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla determinazione del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111 (pervenuta alla Regione il 10 dicembre 1996), deducendo la violazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione, come attuati dall'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), e dalle altre leggi che disciplinano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

che la Regione premette che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, aveva provveduto ad adottare la delibera di Giunta n. 1448 del 18 aprile 1995, con la quale aveva destinato le disponibilità derivanti dalle economie realizzate nella gestione delle leggi di settore (accertate fino al 31 dicembre 1994 in oltre 25 miliardi e previste per gli anni 1995, 1996 e 1997 in oltre 16 miliardi) a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992, ma che il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale ha rifiutato il richiesto accredito e ha invitato la Regione a rimodulare la delibera;

che, ad avviso della ricorrente, tale determinazione sarebbe lesiva della diretta facoltà di spesa della Regione prevista dall'art. 2 della citata legge e, ad un tempo, degli artt. 118 e 119 della Costituzione, dal momento che non consentirebbe l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge come necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle Regioni dalla Costituzione;

che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;

che, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 29 luglio 1997, la Regione Emilia- Romagna, a seguito del decreto in data 26 maggio 1997, n. 1221, con il quale il Ministero dei lavori pubblici le ha attribuito parte delle giacenze quantificate alla data del 31 dicembre 1991, per un importo sufficiente a finanziare quasi per intero il programma contenuto nella delibera n. 1448 del 1995, ha rinunciato al ricorso;

che, con annotazione in calce all'atto regionale di rinuncia al ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia stessa.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.