Ordinanza n. 414/97

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.414

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Francesco GUIZZI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile e degli articoli da 2-bis a 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1997 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, nel procedimento civile vertente tra la custodia giudiziaria sui beni dell'impresa edile Archinà Rocco Carlo e Furfaro Sandro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, adíto con ricorso proposto dall'amministratore di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, avverso l'esecuzione promossa da un creditore del prevenuto sugli stessi beni sottoposti a sequestro, per credito anteriore al relativo decreto, ha sollevato, con ordinanza del 17 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 cod. proc. civ. e degli artt. da 2-bis a 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione;

che il rimettente - sul rilievo che la finalità del sequestro é di anticipare la successiva confisca di prevenzione, cosicchè dovrebbe essere assicurata la sostanziale indisponibilità dei beni fino alla definizione del procedimento preventivo, rispetto ad azioni esecutive basate su pretese di terzi - osserva che nè l'art. 514 cod. proc. civ. (sulle cose mobili assolutamente impignorabili), nè gli artt. da 2-bis a 2-octies della legge n. 575 del 1965 (che regolano la misura di prevenzione patrimoniale), prevedono un esplicito divieto di azioni esecutive sui beni sequestrati;

che, pur essendo coerente con la ratio della legislazione in materia l'impignorabilità assoluta dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, la mancanza di un'esplicita disposizione in tale senso, ad avviso del giudice a quo, dovrebbe portare al rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'amministratore dei beni;

che pertanto il giudice solleva questione di costituzionalità degli articoli sopra menzionati, "nella parte in cui non prevedono l'impignorabilità assoluta dei beni mobili sottoposti a sequestro quale misura di prevenzione di carattere patrimoniale";

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che nell'ordinanza di rinvio il giudice rimettente non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità delle norme impugnate, limitandosi a enunciare le disposizioni costituzionali che assume essere violate;

che l'esatta individuazione dei termini della questione é altresì preclusa dal contenuto contraddittorio della richiesta declaratoria di incostituzionalità, diretta a escludere la tutela dei terzi creditori che agiscono in executivis sui beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ma invocando parametri costituzionali che paiono rivolti alla garanzia processuale e sostanziale degli stessi soggetti terzi;

che gli indicati difetti argomentativi in ordine ai termini e ai profili della questione impediscono che alla stessa possa darsi ingresso nel giudizio costituzionale;

che pertanto la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione dell'ordinanza che la propone (tra molte, ordinanze n. 435 e n. 229 del 1996; sentenza n. 79 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 cod. proc. civ. e degli articoli da 2-bis a 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.