Ordinanza n.409/97

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ORDINANZA N. 409

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sul giudizio di appello proposto dall'Ufficio IVA di Ravenna contro Greco Anna Adele, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, con ordinanza del 28 ottobre 1995 (r.o. n. 619 del 1996), ha sollevato - nel corso di un giudizio di appello proposto dall'Ufficio IVA di Ravenna contro Greco Anna Adele - questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui non prevede che l'amministrazione finanziaria debba notificare l'avviso di accertamento o di rettifica personalmente al contribuente fallito, oltre che al curatore, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale se riferita, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, alla norma tributaria, e per la infondatezza, ove ritenuta estesa alle norme sul fallimento ed, in particolare, a quella sui poteri del curatore e sui rapporti processuali.

Considerato che, secondo quanto si desume dall'ordinanza di rimessione, la controversia di cui trattasi trova origine nell'impugnazione, da parte della contribuente, delle cartelle esattoriali con le quali l'ufficio aveva richiesto il pagamento di somme per sanzioni relative agli anni 1982, 1983 e 1984, a seguito di un avviso di rettifica, notificato al curatore del fallimento della contribuente stessa e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del curatore medesimo;

che l'Amministrazione finanziaria, dopo essersi insinuata nel passivo del fallimento, ha proseguito, stante la non capienza dell'attivo, la propria azione nei confronti della Greco Anna Adele e che quest'ultima ha adito il giudice tributario deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'avviso, per violazione del suo diritto di difesa;

che dall'ordinanza stessa risulta che, successivamente, l'Amministrazione medesima ha ritenuto di procedere a reiterare alla contribuente la notifica dell'avviso impugnato, verso il quale é pendente altro procedimento, presso lo stesso giudice, "peraltro già deciso sulla base di diverse motivazioni di diritto";

che, con particolare riguardo a tale ultima circostanza, non viene addotto alcun cenno di motivazione nè qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.