Ordinanza n. 394/97

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ORDINANZA N.394

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Valerio Onida

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1997, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione, dell’art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

che il Tribunale remittente, chiamato a decidere su due istanze di liberazione anticipata di un detenuto, afferma di non essere nelle condizioni di poter valutare se sia da concedersi o meno la misura richiesta, e cioé se l’instante abbia profittato delle opportunità di trattamento, e sia meritevole della misura, in quanto l’equipe di trattamento ha riferito che il detenuto, essendo sottoposto a regime differenziato in base a provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, non ha potuto fruire del trattamento individualizzato previsto dall’art. 13 dell’ordinamento penitenziario, nè ha potuto essere effettuata nei suoi confronti l’osservazione scientifica della personalità prevista dal medesimo art. 13;

che secondo il giudice a quo tale situazione non sarebbe conforme a legge e ai principi costituzionali citati, costituendo anzi "violazione di precise norme costituzionali con conseguente denegata giustizia";

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che l’interveniente rileva che il giudice a quo ha errato nell’identificare le norme da sottoporre a sindacato, che avrebbero semmai dovuto essere gli artt. 41-bis e 54 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui si sostiene precludano la concessione della liberazione anticipata al detenuto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione delle regole di trattamento, e non l’art. 13, che si limita a stabilire, in positivo, i principi di individualizzazione del trattamento e di osservazione della personalità; e che, in ogni caso, la pretesa preclusione non sussiste, in quanto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in mancanza di un programma individuale di trattamento, il giudice dovrebbe basarsi sulla regolarità del comportamento del detenuto, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, di cui al d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Considerato che la lamentata impossibilità di valutare se debba concedersi la liberazione anticipata, a causa dell’assenza di trattamento e di osservazione della personalità del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario (impossibilità peraltro da escludere, quando si interpreti quest’ultima norma in modo conforme a Costituzione: sent. n.376 del 1997), non può in alcun modo ricondursi alla impugnata disposizione dell’art. 13 dell’ordinamento penitenziario – che stabilisce in via generale i principi di individualizzazione del trattamento e di osservazione della personalità nel corso dell’esecuzione – bensì, casomai, all’applicazione del medesimo art. 41-bis, comma 2, e dell’art. 54 dell’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata;

che pertanto la questione é posta nei riguardi di una disposizione del tutto estranea alla situazione e alle conseguenze lamentate dal remittente, onde essa deve ritenersi manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.