Ordinanza n. 390/97

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ORDINANZA N.390

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, sui ricorsi proposti da Frontini Dionisio contro la Direzione regionale delle entrate per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, iscritte ai nn. 872 e 873 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con ordinanza del 29 marzo 1996 (r.o. n. 872 del 1996) — emessa nel corso di un giudizio tra Frontini Dionisio e l’Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto il diniego di rimborso della ritenuta IRPEF operata, per il periodo d’imposta 1988, sulla pensione privilegiata ordinaria, erogata al ricorrente a seguito di infermità contratta durante il servizio prestato nella pubblica sicurezza — ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), ora art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non estendono l’agevolazione tributaria dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alla pensione privilegiata ordinaria;

che il rimettente, nel denunciare il contrasto delle predette disposizioni con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, rileva il profilarsi in materia di "un sistema di esenzioni ed agevolazioni non riconducibili ad un unum logico", giacchè il sistema stesso "ampliandosi nel tempo, anche sotto la spinta di motivazioni socio-assistenziali, ha ulteriormente indebolito la tesi della natura risarcitoria", individuata dalla Corte (sentenze n. 151 del 1981 e n. 387 del 1989) per giustificare l’esenzione dall’IRPEF delle pensioni di guerra e di quelle privilegiate corrisposte ai militari di leva (c.d. pensioni tabellari militari);

che, a tal proposito, il medesimo, nel rammentare che l’esenzione dei trattamenti pensionistici erogati dal Ministero degli interni agli invalidi civili é stata giustificata dalla Corte per la sua finalità di solidarietà sociale, osserva, altresí, che l’esenzione dall’IRPEF delle pensioni corrisposte ai lavoratori vittime di infortuni sul lavoro, evidenzia la "duplice anomalia", costituita dalla circostanza che "nessuna norma espressa prevede tale esenzione" e dal fatto che la rendita INAIL "non può considerarsi di natura risarcitoria", essendo "commisurata anche al salario percepito precedentemente dal lavoratore";

che, pertanto, quanto rilevato renderebbe, a suo avviso "necessario un approfondimento del giudice delle leggi sulle ragioni della disparità di trattamento riservata alle pensioni privilegiate ordinarie";

che la predetta Commissione — con coeva ordinanza di identico tenore (r.o. n. 873 del 1996) — ha sollevato la medesima questione, nel giudizio avente ad oggetto la ritenuta IRPEF operata sulla pensione privilegiata ordinaria del Frontini per il periodo d’imposta 1987;

che, in entrambi i giudizi, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono identica questione, vanno riuniti;

che la questione stessa ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte che ne ha escluso la fondatezza (v., da ultimo, sentenza n. 431 del 1996, oltre alle sentenze n. 387 del 1989 e n. 151 del 1981, richiamate dal giudice a quo), negando l’esistenza, fra le pensioni privilegiate ordinarie e gli altri trattamenti posti in comparazione con essa dal rimettente, di quella identità od omogeneità di situazioni che, ai fini del trattamento tributario, potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, ovvero a quello di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione stessa;

che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre la questione di cui trattasi, non introducono, in realtà, nuovi profili ed argomentazioni rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, tali da indurre a diverso avviso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), ora art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.