Ordinanza n. 388/97

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ORDINANZA N.388

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa l’11 aprile 1996 dal Giudice conciliatore di Napoli - Posillipo, nel procedimento civile vertente tra la Custodia giudiziaria dei beni di Sagliocco Vincenzo contro Migliore Paola, iscritta al n. 945 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione per infrazione al regolamento condominiale, il Giudice conciliatore di Napoli-Posillipo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento;

che, ad avviso del remittente, l’indicato limite sanzionatorio, oltre ad essere irragionevole ed anacronistico, si pone quale ostacolo all’esercizio dell’autonomia privata e all’ordinato godimento dei beni comuni, in quanto pregiudica la libertà dei condomini di stabilire sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità dei comportamenti contrari al regolamento.

Considerato che effettivamente la misura della sanzione pecuniaria in esame, di cui il remittente lamenta la irrisorietà, non ha subito modifiche nel tempo, non essendo mai stata interessata da adeguamenti o rivalutazione;

che, invece, per altre categorie di sanzioni, gli interventi del legislatore, finalizzati all’adeguamento del valore della sanzione al diverso contesto socio-economico, sono stati molteplici e generalizzati;

che, tuttavia, occorre ancora una volta sottolineare che appartiene alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione relativa all’entità delle sanzioni, la cui modifica é quindi al medesimo riservata;

che, pertanto, non può questa Corte sostituire "la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni" (ordinanza n. 44 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Napoli-Posillipo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.