Sentenza n. 387/97

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SENTENZA N.387

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Francesco GUIZZI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge Regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

Una associazione interregionale di produttori agricoli, con sede nella Regione Puglia, che aveva richiesto per due volte alla Regione Basilicata di usufruire di prestiti a tasso agevolato per la corresponsione di anticipazioni ai soci produttori, si é vista respingere le richieste dalla Giunta di quest’ultima Regione, in applicazione dell’art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), a’ termini del quale le associazioni interregionali riconosciute sono bensì ammesse a fruire dell’agevolazione, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, ma purchè possiedano anch’esse il requisito, richiesto dalla stessa legge per le associazioni di produttori della Regione, consistente nel disporre in Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualità, genuinità e integrità organolettiche dei prodotti conferiti o da sottoporre a conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione.

L’associazione ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata i provvedimenti negativi ricordati, eccependone la illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale della disposizione ora citata, in relazione a numerosi parametri costituzionali. Il TAR adìto – respinta, con separata decisione parziale, l’eccezione in relazione a quasi tutti i profili di costituzionalità denunciati – ha invece sollevato, con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 21 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, terzo comma, della predetta legge regionale, "nella parte in cui é previsto il possesso (anche) del requisito della disponibilità di idonee strutture di stoccaggio nel territorio della Regione Basilicata".

Il giudice remittente osserva, quanto alla rilevanza della questione, che essa sussiste in quanto le deliberazioni amministrative impugnate sono state adottate sull’unico presupposto della non disponibilità, da parte dell’associazione richiedente, di strutture di stoccaggio nel territorio della Regione Basilicata, così che esse dovrebbero essere annullate o meno a seconda che la norma denunziata sia dichiarata o meno incostituzionale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la disposizione impugnata abbia assoggettato, senza un ragionevole motivo, ad una stessa disciplina situazioni diverse, cioé quella delle associazioni di produttori della Basilicata e quella delle associazioni a valenza interregionale. Mentre sarebbe razionale – prosegue il giudice a quo – richiedere per le associazioni di produttori della Regione la disponibilità di adeguate strutture di stoccaggio, ubicate nel territorio ove esse sono costituite ed operano, al fine di consentire i necessari controlli sulla quantità e sulla provenienza dei prodotti conferiti, sarebbe invece irragionevole imporre detto onere alle associazioni a carattere interregionale, in contraddizione con il riconoscimento ad esse della possibilità di usufruire dei benefici in parola. Esse infatti verrebbero così gravate di ulteriori e dispendiosi oneri, quando già dispongano di strutture idonee nel territorio di altre Regioni, che sarebbe ragionevole ritenere sufficienti allo scopo.

Ad avviso del remittente la disposizione censurata appare incoerente ed incongrua anche in relazione alla ratio della legge, sia per quanto riguarda la finalità generale perseguita di sovvenire ai bisogni dei produttori agricoli, finalità che verrebbe sostanzialmente vanificata dall’imposizione di oneri costosi ed inutili, sia per quanto riguarda la specifica esigenza di consentire i controlli sulla quantità e la provenienza dei prodotti, posto che essi potrebbero essere realizzati, senza gravare i produttori di oneri sproporzionati al fine, con diverse modalità, e così per esempio mediante ispezioni da compiersi presso le strutture di stoccaggio ubicate fuori del territorio regionale (ma solitamente in Regioni contermini), o presso le aziende dei soci produttori.

Considerato in diritto

1.– L’art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio) estende alle associazioni di produttori agricoli "a valenza interregionale e che siano riconosciute da altra legge regionale o nazionale", limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, la possibilità di usufruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ne denuncia il contrasto con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui, attraverso il rinvio agli "altri requisiti già richiesti alle associazioni della Basilicata", stabilisce anche per tali associazioni il requisito della disponibilità di "attrezzature idonee a garantire la qualità, genuinità ed integrità organolettiche dei prodotti" conferiti o da sottoporre a fasi collettive di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione.

La legittimità della previsione del requisito non é contestata dal giudice a quo per quanto riguarda le associazioni di produttori della Basilicata, ma solo in quanto estesa alle associazioni interregionali, alle quali sarebbe irragionevole, e contrastante con la ratio della legge, imporre la disponibilità di idonee strutture nel territorio della Basilicata ove dispongano di analoghe strutture nel territorio di altre Regioni.

2.– La questione non é fondata.

Come osserva la stessa autorità remittente, la disponibilità di strutture idonee a garantire, non soltanto la quantità e la provenienza (cui si riferisce il giudice a quo), ma anche "la qualità, genuinità ed integrità organolettiche dei prodotti" (art. 1, primo comma, lettera a, cui rinvia a sua volta la lettera c, della legge regionale n. 16 del 1992), é requisito ragionevolmente imposto dal legislatore regionale per accedere ai contributi.

Ma neppure può dirsi irragionevole richiedere, sia per le associazioni di produttori della Regione, sia per le associazioni a composizione interregionale, che tali idonee strutture siano ubicate nel territorio della Regione che eroga i contributi, e che deve dunque, come ammette lo stesso remittente, poter esercitare i necessari controlli.

Questi ultimi, a parere del giudice a quo, potrebbero agevolmente essere esercitati anche presso strutture ubicate in altre Regioni contermini, ovvero presso le aziende produttrici. Ma, per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, é palese come i controlli presso i produttori, e sui prodotti, non possano equivalere a quelli sulla idoneità delle strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione presso le quali i prodotti medesimi vengono conferiti.

Quanto poi alla possibilità di effettuare i controlli su strutture ubicate in altre Regioni, se può ammettersi, in linea generale, che la Regione abbia la facoltà, stabilendo le opportune intese con altre Regioni, di svolgere o di far svolgere detta attività, ai fini dell’applicazione della propria normativa, anche fuori dal territorio regionale, non può però negarsi la ragionevolezza della scelta del legislatore, il quale, anche per evitare la necessità di intese, o semplicemente per evitare maggiori oneri, preferisca imporre come condizione per l’erogazione dei benefici da esso stabiliti la disponibilità, da parte dei beneficiari, di idonee strutture nell’ambito del territorio regionale, entro il quale, di norma, sono destinate a svolgersi tutte le attività amministrative della Regione medesima.

Del resto, nulla vieta ai produttori interessati di aderire ad associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio regionale in cui essi stessi operano, o di costituirne di nuove, ovvero di attivarsi perchè le associazioni interregionali cui aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel territorio della medesima Regione.

Non sussiste dunque nella disciplina denunciata alcuna contraddizione interna, nè alcuna incongruità o evidente sproporzione rispetto al fine generico di agevolare i produttori agricoli, nè tanto meno rispetto alla finalità specifica, perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilità di svolgere controlli sulle strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.