Ordinanza n. 379/97

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.379

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c, n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promossi con ordinanze emesse il 4 febbraio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, il 5 marzo ed il 26 febbraio 1997 (n. 3 ordinanze), dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma rispettivamente iscritte ai nn. 183, 200, 201, 202 e 256 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17 e 21, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (R.O. n. 183 del 1997), pervenuta a questa Corte il 24 marzo 1997, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell’amnistia per il reato di truffa militare aggravata, previsto e punito dall’art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma, con quattro ordinanze emesse, la prima, il 5 marzo 1997 (R.O. n. 200 del 1997), le altre il 26 febbraio 1997 (R.O. nn. 201, 202 e 256 del 1997), e pervenute le prime tre il 3 aprile, l’ultima il 22 aprile 1997;

che, ad avviso dei remittenti, contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza la mancata estensione dell’amnistia, prevista per il reato comune di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale), al reato di truffa militare aggravata (art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace), del tutto simile al primo per elementi costitutivi e per trattamento sanzionatorio, mentre l’elemento di specificità costituito dalla qualità militare del soggetto attivo e di quello danneggiato non sarebbe idoneo a giustificare il trattamento deteriore previsto per il reato militare;

che é intervenuto, nei soli giudizi promossi con le ordinanze R.O. n. 183 e n. 256 del 1997, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 272 del 1997, successiva alle ordinanze di remissione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) "nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall’art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, numero 7, del codice penale", e, conseguentemente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte corrispondente;

che pertanto, essendo cessata, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, l’efficacia della norma impugnata, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c, numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo e dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.