Ordinanza n. 360/97

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ORDINANZA N.360

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), promossi con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1996 dal Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di Spera Salvatore ed altra e di Costale Antonio, iscritte ai nn. 1371 del registro ordinanze 1996 e 70 del registro ordinanze 1997, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 10, prima serie speciale dell’anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di persone accusate d’aver attivato, nell’esercizio pubblico da esse gestito, un apparecchio automatico con caratteristiche assimilabili alle slot-machines, fatto qualificato come organizzazione di giuoco d’azzardo, il Tribunale di Torino, con due identiche ordinanze, ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche);

che, prevedendo il censurato art. 4, comma 4, l’applicazione delle "disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per chi eserciti giuochi d’azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il Collegio rimettente ha rilevato che il predetto art. 4 fa rinvio a una disposizione (il comma 1) che punisce più condotte alternative;

che il primo e il secondo periodo del comma 1 riguarderebbero esclusivamente i giuochi e le scommesse riservati allo Stato, agli enti concessionari e alle organizzazioni equiparate, mentre il terzo concernerebbe l’organizzazione abusiva di pubbliche scommesse su competizioni e giuochi di abilità;

che le due fattispecie nulla avrebbero a che fare con il giuoco d’azzardo, caratterizzato dalla prevalenza dell’alea (art. 721 del codice penale);

che, non potendosi identificare la condotta punibile e rendere esplicita la sanzione, stante la previsione di pene diverse a seconda delle condotte descritte, si determinerebbe una violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie penale, enunciati dal secondo comma dell’articolo 25 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, l’ultimo comma dell’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 andrebbe riferito alla prima delle condotte enunciate e, cioé, all’esercizio abusivo dell’organizzazione del giuoco del lotto o di scommessa o di concorsi pronostici, che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, vale a dire a un’attività caratterizzata esclusivamente in termini aleatori, l’unica a cui sarebbe assimilabile la gestione delle slot-machines;

che, a ben vedere, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per l’applicabilità al caso di specie degli artt. 718 del codice penale e 110 delle leggi di pubblica sicurezza, in luogo del contestato articolo 4 della legge n. 401 del 1989, riguardante un’attività più complessa e articolata, qual é l’organizzazione, rispetto al mero esercizio del giuoco d’azzardo.

Considerato che i due giudizi sono identici e vanno, di conseguenza, trattati congiuntamente;

che l’art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ha operato un rinvio a una disposizione, il comma 1, sospettata dal rimettente di violare i principi di legalità e di tassatività della fattispecie penale, enunciati dal secondo comma dell’art. 25 della Costituzione, poichè prende in considerazione più condotte alternative e stabilisce pene edittali diverse;

che tale disposizione é stata in realtà oggetto d’una pluralità di interpretazioni da parte dei giudici di merito, non essendo chiaro - neppure in via interpretativa - a quale delle due fattispecie di reato andrebbe ricondotto, se non altro quoad poenam, l’illecito previsto dal comma 4;

che, da ultimo, la Corte di cassazione ha fornito un’interpretazione ulteriore non considerata dal rimettente;

che, pertanto, la difficoltà ermeneutica denunciata nell’ordinanza di rimessione non é insuperabile;

che, dunque, la questione va dichiarata inammissibile perchè il giudice a quo, pur potendo, non ha scelto una delle interpretazioni suddette, così risolvendo autonomamente la difficoltà denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), sollevata, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.