Ordinanza n. 358/97

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ORDINANZA N.358

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1996 dal Tribunale di Patti, nel procedimento penale a carico di Materia Antonino, iscritta al n. 1359 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1997;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonino Materia, su eccezione della difesa dell’imputato, il Tribunale di Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia respinto la richiesta di archiviazione e che, nella successiva camera di consiglio, abbia inviato gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che identica questione é stata già decisa con sentenza n. 502 del 1991, con la quale é stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l’ordinanza di cui all’art. 409, comma 5, dello stesso codice;

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Patti, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.