Sentenza n. 348/97

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SENTENZA N.348

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 giugno 1996, depositato in Cancelleria il 24 successivo, ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1996.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 3 giugno 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente, e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

 

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con ricorso in via principale ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)", nella parte in cui identifica quale "luogo di commissione della violazione" quello in cui essa viene accertata.

Il ricorrente richiama come precedente la sentenza n. 375 del 1993 di questa Corte, che riguarda i limiti della legislazione regionale in tema di sanzioni amministrative. L’art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che l’ufficio competente a ricevere il rapporto sulla violazione, e a irrogare la sanzione, é quello del luogo in cui é stata commessa la violazione; la Corte aveva quindi dichiarato illegittimo l’art. 4 della legge regionale n. 11 del 1983 che, violando tale principio, disponeva diversamente. Ora, il Consiglio regionale ha sostituito l’art. 4, citato, stabilendo che per luogo di commissione della violazione si intende quello in cui essa é stata accertata, ma in tal modo sarebbe incorso negli stessi vizi di legittimità costituzionale. La relazione illustrativa del disegno di legge regionale in esame invoca un orientamento della Corte di cassazione (sezioni unite civili, 17 giugno 1988, n. 4131), che invero concerne - l’osservazione é del Presidente del Consiglio dei ministri - le violazioni a carattere permanente, per le quali il "luogo di commissione" é identificato nel "luogo dell’accertamento", trattandosi in quel caso della circolazione senza carta abilitante di un autoveicolo che prima di essere fermato da un organo di polizia nel territorio di una provincia aveva percorso, nelle stesse condizioni, altri territori provinciali. Tutto ciò, così conclude il ricorso, non intacca il principio secondo cui la competenza all’irrogazione della sanzione spetta all’autorità del luogo di commissione dell’illecito, che non coincide, necessariamente, con quello dell’accertamento.

2. — E’ intervenuto il Presidente della Regione Liguria, sostenendo l’infondatezza del ricorso e affermando che la sentenza n. 375 del 1993 ha messo in luce un elemento di contraddittorietà (fra l’art. 4 della legge regionale n. 11 del 1983 e l’art. 7 della legge regionale n. 45 del 1982), superato dall’attuale novella dell’art. 4.

Considerato in diritto

 

1. — La Regione Liguria, con la legge approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)", ha sostituito l’art. 4 di detta legge regionale, dichiarato illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 375 del 1993, nella parte in cui prevedeva quale organo competente all’esercizio delle funzioni regionali per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, il sindaco del comune nel cui territorio la violazione é stata accertata, anzichè far riferimento al luogo di commissione della violazione stessa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la nuova formulazione dell’art. 4 sia egualmente illegittima, alla luce degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, e richiama come precedente la citata sentenza n. 375 del 1993.

2. — La questione é fondata.

Questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, per violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione. La competenza regionale per l’applicazione delle sanzioni amministrative, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, la sentenza n. 1034 del 1988), é vincolata all’osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, con specifico riguardo agli uffici territorialmente competenti all’applicazione. L’art. 17 della legge n. 689 del 1981, secondo cui l’ufficio territorialmente competente é quello del luogo dove é stata commessa la violazione, é principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

L’art. 4 della legge regionale del 1983, inoltre, derogava incongruamente alla disciplina generale sull’applicazione delle sanzioni amministrative, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, che, all’art. 7, ultimo comma, individua correttamente quale "ente competente per territorio a ricevere il rapporto quello del luogo in cui é stata commessa la violazione", e in questo modo determinava una contraddizione all’interno della stessa legislazione regionale, in violazione del canone di razionalità normativa (sentenza n. 375 del 1993).

Siffatte considerazioni vanno ora ribadite. Non rileva la giurisprudenza ordinaria, menzionata dalla difesa della Regione, sull’individuazione del luogo in cui é stata commessa la violazione di precetti del codice della strada, e tanto meno la diversa formulazione della norma approvata dal Consiglio regionale della Liguria: mentre la versione originaria dell’art. 4 aveva almeno il pregio della chiarezza, identificando quale organo competente il "sindaco del Comune nel cui territorio la violazione é stata accertata", il nuovo testo fa sì riferimento al "luogo di commissione della violazione", ma poi, con un comma aggiuntivo, stabilisce surrettiziamente che esso sia quello dell’accertamento.

 

Si ripropone, così, la lesione degli articoli 3 e 117 della Costituzione; di qui, l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 4, come riformulato dalla legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 28 maggio 1996.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996, recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.