Ordinanza n. 333/97

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ORDINANZA N.333

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal Tribunale di Macerata, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Macerata con ordinanza del 6 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dei residui imputati "non patteggianti" il giudice che abbia riconosciuto, nella sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad altro imputato, la cui collabo-razione dichiarativa sia stata compiuta a carico degli imputati del celebrando dibattimento;

che lo stesso giudice a quo dichiara di aver espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale e che la cognizione già da lui compiuta con la concessione della attenuante ha riguardato il medesimo oggetto sia pure a fini diversi;

che su tale premessa, ad avviso del remittente, sarebbe violato, dall’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. che non contemplerebbe al riguardo una causa di incompatibilità, il principio del giusto processo;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che l’intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Macerata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.