Ordinanza n. 323/97

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ORDINANZA N. 323

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Renato GRANATA, Presidente

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

-        Prof. Valerio ONIDA

-        Prof. Carlo MEZZANOTTE

-        Avv. Fernanda CONTRI

-        Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

-        Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del decreto- legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Urbano Andreotti ed altri iscritta al n. 1357 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), il Pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1995, ma pervenuta alla Corte il 17 dicembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti);

che il decreto-legge denunciato - che segue a una serie di decreti - legge reiterati con contenuto parzialmente diverso - ad avviso del giudice rimettente contrasterebbe con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, perchè la reiterazione per circa un anno di diversi decreti-legge nella stessa materia denoterebbe la mancanza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e sottrarrebbe al Parlamento la esclusiva competenza a disciplinare la materia penale, con carattere di stabilità e durevolezza, ed a regolare con legge i rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti, la cui sostanziale protrazione attraverso la reiterazione potrebbe, invece, determinare effetti definitivi, quale il giudicato.

Considerato che il decreto-legge denunciato non e' stato convertito in legge nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione ed i suoi effetti sono stati poi sanati con la legge 11 novembre 1996, n. 575;

che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti e' stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato per dare attuazione, tra l'altro, alle direttive della Comunità economica europea 91/156 e 91/689;

che la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nell'ordinanza di rinvio, essendo stato in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e di sanzioni (artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (art. 56);

che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili attinenti alla decretazione d'urgenza, e' opportuno che gli atti siano restituiti al giudice rimettente perche' possa valutare se, essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997, il quadro normativo complessivo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Relatore

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.