Ordinanza n. 313/97

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.313

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1996 dal Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Mendico Ettore ed altri, iscritta al n. 1194 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale di Cassino, con ordinanza del 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla modifica della misura cautelare personale nei confronti dell’indagato;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n.131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte si verifica il potenziale pregiudizio dell’imparzialità del giudice, lesivo dei parametri invocati, in termini analoghi a quelli riconosciuti nelle richiamate decisioni, in particolare in ragione dell’apprezzamento sulla sussistenza o persistenza della gravità degli indizi.

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all’esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione della presente questione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dal giudice rimettente, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cassino, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.