Ordinanza n. 302/97

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ORDINANZA N. 302

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte d'appello di Napoli, Sezione IV penale, iscritta al n. 1311 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 (pervenuta alla Corte il 22 novembre 1996), la Corte d'appello di Napoli, Sezione IV penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 ottobre (recte, 10 dicembre) 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri), che introducono una sovrimposta di confine sui tabacchi di provenienza dai paesi della Comunità europea;

che la questione é stata sollevata nel corso di un giudizio in cui gli imputati sono chiamati a rispondere di violazione degli artt. 292, 293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in relazione all'art. 7 della legge n. 724 del 1975, "per il richiamo al contrabbando al quale é fatto riferimento nel citato art. 7".

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, é entrato in vigore l'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari), con il quale il legislatore, modificando la portata dell'art. 39, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha esteso la depenalizzazione alle violazioni in materia finanziaria punite con la multa;

che tale estensione investe anche i reati di contrabbando previsti dagli artt. 292, 293, 294 e 295 del menzionato d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, quanto alle fattispecie sanzionate con la sola pena della multa;

che, in relazione alla accennata modifica legislativa ed all'ambito temporale di applicabilità della menzionata disposizione dell'art. 39, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a lui pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, Sezione IV penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.