Ordinanza n. 299

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ORDINANZA N.299

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 luglio ed il 20 giugno 1996 dal Pretore di Enna nei procedimenti penali a carico di Gloria Angelo Maria e di Giordano Salvatore iscritte ai nn. 1078 e 1106 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali per il reato di emissione di assegni senza autorizzazione, il Pretore di Enna, con due ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse l'11 luglio e il 20 giugno 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui, rinviando al regolamento postale, prevede che la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari sia comunicata con lettera raccomandata o con telegramma e che tale revoca produca effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione;

che a parere del giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., "determinando una violazione dei principi che regolano la prova penale che delle predette norme costituzionali costituiscono attuazione", in quanto viene a creare una prova "vincolata" in contrasto con il libero convincimento del giudice;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il reato di emissione di assegni bancari successivamente all'intervenuta revoca della c.d. convenzione di "chéques" é punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza da parte dell'agente di emettere l'assegno in difetto dell'autorizzazione perchè revocata;

che secondo giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del reato in questione é necessario che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario, e la relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta nè di prova "vincolata" da far valere in contrasto con il libero convincimento del giudice, ben potendo questi considerare anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti, presunzioni) circa l'effettiva conoscenza della revoca;

che il giudice a quo - in presenza di più interpretazioni possibili della norma impugnata - é tenuto a seguire quella conforme a Costituzione;

che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente appare erroneo, con la conseguenza che la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Enna con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.