Ordinanza n. 282

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ORDINANZA N.282

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra il CRAL-ATAN e l'Azienda Tranvie e Autofilovie di Napoli (ATAN), iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dal CRAL-ATAN nei confronti dell'Azienda Tranvie e Autofilovie di Napoli (ATAN), per il pagamento di somme dovute a titolo di contributi aziendali, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 14 febbraio 1996 (r.o. n. 899 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata, nella parte in cui non ricomprende gli enti pubblici economici nel generale divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di erogare contributi ad associazioni ed organizzazioni di pubblici dipendenti, si pone in contrasto con "il generale principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, espresso dall'art. 97, comma 1, Cost.", nonchè con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, é intervenuto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato la norma censurata prevedendo che il divieto per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di attribuire risorse finanziarie o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici non si applica per le associazioni ed organizzazioni "aventi natura previdenziale o assistenziale", nonchè per "gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

che, inoltre, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge ha stabilito che le disposizioni del comma precedente "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994";

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, sezione XI civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: massimo VARI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.