Ordinanza n. 267

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ORDINANZA N.267

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, e 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), promossi con due ordinanze emesse il 17 ed il 30 novembre 1995 dal Pretore di Venezia nei procedimenti penali a carico di De Col Giovanni ed altro e di Trevisan Alessandro, iscritte ai nn. 635 e 864 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con due separate ordinanze di analogo contenuto emesse rispettivamente il 17 novembre 1995 e il 30 novembre 1995 (pervenute alla Corte costituzionale il 10 giugno 1996 e il 10 luglio 1996), nel corso di distinti procedimenti penali a carico di imputati diversi per il reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 206 rectius: del d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 , nella parte in cui prevede che, qualora la Commissione per la salvaguardia di Venezia, chiamata ad esprimere parere vincolante, non si pronunci sulle domande di interventi e modifica del territorio per la realizzazione di opere da eseguirsi nell'ambito della conterminazione lagunare, il parere si intende reso in senso favorevole; nonchè dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) là dove non prescrive la necessaria partecipazione in seno alla commissione per la salvaguardia di Venezia di rappresentanti della Regione;

che il giudice rimettente ritiene che il silenzio-assenso previsto dall'art. 1-bis citato (che sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'art 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360) non possa trovare applicazione per le domande o richieste di interventi di trasformazione e modifica del territorio lagunare, ricompreso nella conterminazione, oggetto di specifica tutela paesaggistica ed ambientale, ponendosi in contrasto, oltre che con il principio di uguaglianza rispetto a coloro i quali abbiano ottenuto il provvedimento concessorio espresso, con una pluralità di norme costituzionali (artt. 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione), poste a presidio di interessi e principi fondamentali;

che, inoltre, la mancata previsione della necessaria presenza, in seno alla Commissione di rappresentanti della Regione, titolare di attribuzioni in materia di ambiente, si porrebbe in contrasto con l'esigenza che la valutazione dell'intervento di modifica del territorio sia effettuata dall'autorità amministrativa competente;

che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, giacchè, al momento dell'emissione delle ordinanze, non era ancora trascorso il lasso di tempo alla scadenza del quale matura il silenzio-assenso.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale, formulate con argomentazioni esattamente coincidenti, hanno identico oggetto, investendo le stesse disposizioni di legge in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, sicchè i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che sulla base della ordinanza 17 novembre 1995 risulta evidenziato che il termine per la formazione del silenzio-assenso (sulla domanda di concessione in sanatoria) era ancora in corso al momento della pronuncia del giudice a quo, per cui difettava la rilevanza della questione, non essendosi ancora verificato il presupposto per l'applicabilità della norma denunciata;

che in ordine alla seconda questione sollevata, sempre con ordinanza 17 novembre 1995, con riguardo all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, é sufficiente sottolineare che la presenza nella Commissione di tre rappresentanti della Regione Veneto é espressamente prevista dalla norma denunciata, per cui ogni argomentazione incentrata sulla necessaria ed insostituibile presenza di rappresentanti regionali non costituisce questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina la composizione dell'organo collegiale, ma esclusivamente problema di legittimità del funzionamento della Commissione con i conseguenti vizi dell'attività e responsabilità in caso di inerzia;

che le medesime considerazioni valgono per la seconda ordinanza 30 novembre 1995, che si limita a trascrivere il contenuto della prima ordinanza, di modo che il difetto di rilevanza si ripercuote anche su questa, mancante di autonoma e specifica valutazione, tanto più necessaria in quanto non risultava traccia di istanza di concessione o di richiesta di sanatoria, per cui non si poneva neppure il problema di formazione di silenzio-assenso conseguente all'inerzia della Commissione e quindi di applicazione delle norme denunciate;

che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione dallo stesso Pretore con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.