Ordinanza n. 233/97

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ORDINANZA N. 233

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

-        Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-        Prof. Valerio ONIDA

-        Prof. Carlo MEZZANOTTE

-        Avv. Fernanda CONTRI

-        Prof. Guido NEPPI MODONA

-        Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di Finanza di Torino, iscritta al n. 1301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Torino sull'istanza di rimborso delle imposte di ricchezza mobile e complementare pagate in relazione all'indennità di buonuscita ENPAS - la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il 18 novembre 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonchè dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

che - affermata la natura previdenziale della predetta indennità- il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino: a) con l'art. 76 della Costituzione, per la lesione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 2, lettera e), della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, essendo evidente la mancanza nella specie di un nesso diretto tra l'indennità di buonuscita ed il rapporto di lavoro; b) con l'art. 53 della Costituzione, attesa l'estensione della tassabilità anche al risparmio accantonato per fini previdenziali; c) con l'art. 38 della Costituzione, destinandosi <parte delle indennità previdenziali a fini diversi da quelli di cui alla norma costituzionale>; d) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento <con i lavoratori alle dipendenze dei privati, che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione sulla vita, i quali sono esenti dall'imposta; con i lavoratori che percepiscono indennità INPS, pure esenti dal tributo>.

Considerato che - a prescindere dalla incidenza nella materia in esame delle modificazioni della disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto, introdotte con efficacia retroattiva dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (v., da ultimo, ordinanza n. 386 del 1994)-con riguardo agli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. n. 597 del 1973 la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poichè tali norme regolano la tassazione di dette indennità ai fini dell'IRPEF, mentre-come evidenziato dalla pur sintetica motivazione dell'ordinanza di rimessione - il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare, disciplinate dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 e', inoltre, priva di qualsiasi motivazione;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina del l'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonchè dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Relatore

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.