Sentenza n. 226

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SENTENZA N.226

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), promossi con due ordinanze emesse il 2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 dal T.A.R. per la Puglia, sezione di Lecce, sui ricorsi proposti da Casto Rodolfo contro la Camera di commercio per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura di Taranto, e da Blandamura Roberto contro la Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e la stessa Camera di commercio di Taranto, iscritte ai nn. 468 e 1284 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, investito dei ricorsi proposti da Rodolfo Casto e Roberto Blandamura, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 (pervenute a questa Corte rispettivamente il 29 aprile e il 4 novembre 1996), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza previo procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, primo comma, lettera c), della stessa legge.

Il Collegio ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha censurato l'adozione di sanzioni disciplinari espulsive dei pubblici dipendenti conseguenti alla condanna penale, senza che si svolga il procedimento disciplinare (sentenza n. 971 del 1988): principio affermato anche per le libere professioni (sentenze n. 40 del 1990, per i notai, e n. 158 del 1990 per i dottori commercialisti). La Corte ha richiesto sanzioni proporzionate all'addebito al fine di tutelare il diritto al lavoro (artt. 4 e 35) e alla difesa (art. 24), il buon andamento dell'amministrazione (art. 97) e il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Ora, l'automatica cancellazione dal ruolo per effetto di condanna penale - conclude il rimettente - sarebbe provvedimento analogo alla destituzione di diritto, e dunque illegittimo, anche considerando il fatto che nell'ordinamento non vi sono più norme analoghe, in virtù dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 e delle citate sentenze di questa Corte.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, primo comma, lettera c) della stessa legge.

2. Le due ordinanze, stante l'identità dell'oggetto, vanno riunite in unico giudizio.

La questione non é fondata.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di misure disciplinari espulsive che, dichiarando illegittima la destituzione di diritto, ha posto il principio della "gradualità sanzionatoria", la quale é assicurata dal procedimento disciplinare; il principio di proporzione richiede l'adeguatezza della sanzione al caso concreto pure quando si tratti della destituzione o radiazione di liberi professionisti (sentenze nn. 158 e 40 del 1990). Ma la cancellazione dal ruolo, qui in esame, non é assimilabile alla destituzione o a istituti di analoga conformazione.

L'art. 5, citato, individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e l'art. 7 contempla l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti: l'intervenuta condanna penale - come le altre fattispecie elencate dall'art. 5 - incide su tale complessiva situazione soggettiva. Il provvedimento di cancellazione dal ruolo é conseguenziale alla modificazione di essa: non essendo misura disciplinare, non si pone infatti l'esigenza - costituzionalmente rilevante - di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinchè possa esercitare il suo diritto di difesa. Non si può invocare, perciò, il principio di proporzione (sul quale v. la sentenza n. 220 del 1995) per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di diritto, al venir meno di un requisito soggettivo (sentenza n. 297 del 1993); nè vale altresì il riferimento alla legge n. 19 del 1990, il cui art. 9, recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ribadisce che il pubblico dipendente non può essere destituito automaticamente in seguito a condanna penale. Sì che vanno dichiarate infondate le censure mosse con riguardo al canone di razionalità normativa, al diritto di difesa e al principio di buon andamento dell'amministrazione; e va ritenuto non pertinente, per l'estraneità della materia, il richiamo agli articoli 4 e 35 della Costituzione, non potendosi evincere dalla tutela costituzionale del lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene alla disciplina in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.