Sentenza n. 215

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 215

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare UPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Avv.    Fernanda CONTRI

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1996, dal Tribunale di Enna nei procedimenti penali riuniti a carico di XY ed altri, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso del procedimento penale a carico di XY e altri, il Tribunale di Enna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede l'incompatibilità ad essere assunto come testimone per il difensore di una delle parti.

Nel caso di specie, una delle persone offese, costituitasi parte civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il professionista rivestiva la qualità di persona offesa e nel quale il suo nominativo appariva nella lista testi.

Il Tribunale ritiene che la lettera d) dell'art. 197, comma 1, cod. proc. pen., prevedendo l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di "coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliari", e non anche di coloro che nello stesso procedimento assistono una delle parti, contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

Il principio d'eguaglianza risulterebbe violato in quanto pubblico ministero e difensore delle parti private "sono per il codice di rito in posizione di parità": tuttavia mentre per il difensore di una delle parti é consentito influire sulla decisione rendendo nel dibattimento testimonianza sotto giuramento, rispondendo a domande formulate da lui stesso o da un suo sostituto, ciò é correttamente vietato al pubblico ministero. Sempre con riferimento all'art. 3 Cost., risulterebbe violato anche il principio di ragionevolezza, perchè si consente ad una "parte tecnica", munita di importanti facoltà processuali, di assumere la veste di testimone, con inopportuna commistione di ruoli e sovrapposizione di figure processuali: tanto più ove si consideri il divieto di testimonianza per gli ausiliari del giudice, nonostante costoro siano in posizione di terzietà rispetto alle parti.

La norma impugnata contrasterebbe infine con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nel caso in cui il difensore testimoni a favore della parte che assiste, avendo avuto conoscenza di tutti gli atti processuali, verrebbe meno per la controparte la possibilità di una "effettiva difesa".

2. Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

L'Avvocatura rileva che la norma denunciata non viola il principio di eguaglianza in riferimento all'incompatibilità prevista per il pubblico ministero, poichè questi, ancorchè parte nel modello procedimentale accusatorio, é pur sempre "parte pubblica", e ciò basta a differenziarlo dal difensore di una parte privata.

Non viola il principio di ragionevolezza, in quanto il principio della generale capacità a testimoniare risulta limitato dall'art. 197 cod. proc. pen. sia in ragione di esigenze di efficienza, là dove vieta di assumere come testimone chi abbia avuto nel medesimo procedimento funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, sia in ragione di esigenze di garanzia, là dove esclude la testimonianza del coimputato, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Nessuna di queste esigenze é ravvisabile nel caso in esame, o comunque può ritenersi prevalente rispetto all'interesse fondamentale all'accertamento dei reati mediante testimonianza.

Rileva inoltre l'avvocatura che nella Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale il legislatore aveva preso in esame il problema dell'esclusione del difensore dalla tassativa elencazione dei soggetti incompatibili ex art. 197 cod. proc. pen., ritenendo che la disciplina dell'incompatibilità dovesse trovare la sede normativa propria nell'ordinamento forense.

Neppure sussisterebbe contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poichè l'interesse di un testimone in ordine all'oggetto del processo non é di per sè motivo di esclusione della testimonianza, ma sarà valutato dal giudice al fine di apprezzare l'attendibilità della prova; di contro, la supposta possibilità per il difensore di testimoniare avvalendosi della conoscenza di atti non inseriti nel fascicolo del dibattimento, o comunque non conoscibili, troverebbe una insuperabile preclusione nel combinato disposto degli artt. 198, comma 2, cod. proc. pen. e 622 del codice penale (che punisce la rivelazione di segreto professionale).

Considerato in diritto

 

1. Il Giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che stabilisce l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliari, nella parte in cui non prevede analoga incompatibilità nei confronti del difensore. Ad avviso del giudice rimettente, tale omissione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, in quanto consentirebbe al difensore di una delle parti di influire, mediante la testimonianza, sull'esito del procedimento, mentre tale possibilità é preclusa al pubblico ministero; sia con riferimento al principio di ragionevolezza, perchè aprirebbe la possibilità di una inopportuna commistione e sovrapposizione di figure processuali. La norma denunciata contrasterebbe inoltre con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa risulterebbe violato ove il difensore di una delle controparti potesse testimoniare a favore del proprio assistito, usufruendo della conoscenza di tutti gli atti processuali.

In particolare, la questione é posta con riferimento alla posizione del difensore di una parte civile, che era nello stesso tempo persona offesa costituitasi parte civile ed in tale qualità era stata indicata nella lista dei testimoni.

2. La questione é infondata.

L'art. 197 cod. proc. pen. prevede varie situazioni di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone. Quelle elencate nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una ratio di garanzia in favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lettera d) delineano uno status di vera e propria incapacità a testimoniare, per l'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo di giudice, pubblico ministero o loro ausiliari e quello di testimone.

I profili di incostituzionalità oggetto della presente questione si pongono evidentemente solo con riferimento alla ratio che sorregge la lettera d) dell'art. 197 cod. proc. pen.. Questa Corte é chiamata, cioé, a valutare se l'invocata estensione al difensore dell'inconciliabilità ad assumere l'ufficio di testimone sia assimilabile alla ratio della disciplina prevista per il giudice e il pubblico ministero o loro ausiliari: in altre parole, a giudicare della congruità del tertium comparationis invocato dal Giudice rimettente.

E' opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità ha circoscritto l'incapacità a testimoniare degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero, con particolare riferimento agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai fatti e alle circostanze apprese nel corso delle attività svolte nella redazione degli atti di cui all'art. 373 cod. proc. pen. (verbale o altre forme di documentazione), mentre nei confronti del giudice e del pubblico ministero l'incapacità ha evidentemente una portata più estesa e comprende sia fatti e circostanze relativi all'oggetto dell'imputazione comunque appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, sia le attività svolte nell'ambito di tali funzioni.

Occorre peraltro considerare che, ove abbiano avuto conoscenza di fatti relativi all'oggetto dell'imputazione appresi al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il giudice ha l'obbligo, e il pubblico ministero la facoltà, di astenersi per gravi ragioni di convenienza, rispettivamente a norma degli articoli 36, comma 1, lettera h), e 52, comma 1, cod. proc. pen.: la conoscenza diretta dei fatti di causa priverebbe il giudice dei requisiti di imparzialità e terzietà coessenziali alla sua funzione e il pubblico ministero delle necessarie condizioni di distacco dalle vicende processuali, connaturali al suo ruolo di parte pubblica. Giudice e pubblico ministero sarebbero "pregiudicati" da una conoscenza diretta dei fatti di causa, incompatibile con la regola che vuole che le loro funzioni non siano condizionate da convinzioni personali, tratte da elementi diversi da quelli risultanti dagli atti del procedimento. In tali situazioni, peraltro, il problema dell'incapacità a testimoniare non può neppure porsi, in quanto l'istituto dell'astensione preclude al giudice e al pubblico ministero di trovarsi nella situazione descritta dall'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

Quando, invece, i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice o pubblico ministero e l'ufficio di testimone emerge dalla constatazione che tali soggetti, ove prestassero l'ufficio di testimone, verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le rispettive posizioni processuali di assoluta terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Per assurdo, dovrebbero dismettere la funzione giudiziaria che stanno svolgendo per trasformarsi in testimoni, rendendo così impossibile la stessa prosecuzione del procedimento in corso.

L'incapacità del giudice o del pubblico ministero a testimoniare, determinata da questa situazione di inconciliabilità assoluta tra la funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone, non é dunque comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone e il ruolo della difesa.

Al riguardo é significativo che la Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale abbia rilevato che la disciplina dell'incompatibilità del difensore con l'ufficio di testimone deve trovare la propria sede normativa nell'ordinamento forense, in quanto entrano in gioco profili di deontologia professionale estranei alle regole contenute nel codice di procedura penale.

In effetti, il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come é stato fatto per le figure del giudice e del pubblico ministero, ma attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende infatti dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore.

Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa. Il che é sufficiente a ritenere infondati i dedotti profili di incostituzionalità dell'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., a causa dell'incongruità del tertium comparationis indicato dal Giudice rimettente.

Tale soluzione trova indiretta conferma nella linea di tendenza generale del legislatore a prevedere come eccezionali le ipotesi di incompatibilità assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel processo penale. Al riguardo, questa Corte ha già ripetutamente avuto modo di rilevare (cfr., da ultimo, ordinanza n. 115 del 1992) che il legislatore ha ritenuto che "la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale" e che "la preminenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati" trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con prudente apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa".

3. Pure infondato é il profilo di legittimità costituzionale relativo all'art. 24 Cost. La dedotta violazione del diritto di difesa si basa sull'erroneo presupposto che, ove il difensore venisse chiamato nello stesso tempo a svolgere l'ufficio di testimone, la sua conoscenza di tutti gli atti processuali determinerebbe l'"impossibilità di effettiva" difesa per gli altri difensori. L'assunto é privo di fondamento, per la semplice ragione che ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in cancelleria a disposizione di tutte le parti. La sovrapposizione tra il ruolo di difensore e l'ufficio di testimone, peraltro già esclusa in base ai rilievi in precedenza svolti, non determinerebbe quindi alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.