Ordinanza n. 210

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ORDINANZA N. 210

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Faenza contro Partisani G. Giacomo ed altra, iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario, promosso da alcuni coobbligati solidali, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare INVIM calcolata sul valore definitivo di un fondo rustico, come determinato a seguito di accertamento dell'ufficio tributario - provvedimento, quest'ultimo, impugnato soltanto da uno dei tre proprietari del bene ed oggetto di una pronuncia favorevole al ricorrente - la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, adíta su ricorso dell'Ufficio del registro di Faenza per la riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabili ai condebitori solidali (non ricorrenti contro l'avviso di accertamento) gli effetti favorevoli della pronuncia ottenuta da un solo coobbligato, ricorrente in altra sede, ha sollevato (con ordinanza del 10 marzo 1990 pervenuta a questa Corte l'8 luglio 1996) questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, del sistema (omettendo l'indicazione della norma oggetto della questione) che determinerebbe una disparità di trattamento, rispetto al regime comune della solidarietà passiva, "se non si estendessero, anche ai ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto da altro coobbligato, essendo l'obbligazione di un'imposta inscindibile";

che in concreto, come é dato desumere dall'ordinanza di rimessione, sarebbe avvenuto che: tre proprietari pro-indiviso di un fondo rustico lo avevano alienato per un valore dichiarato inferiore a quello poi risultato in sede di accertamento ai fini dell'INVIM; contro l'avviso di accertamento aveva proposto ricorso uno solo dei coobbligati solidali tenuti al pagamento dell'imposta; trascorsi i termini dell'appello e ritenuto definitivo l'accertamento nei confronti degli altri due condebitori, l'Ufficio procedeva alla liquidazione dell'INVIM complementare nei loro riguardi, ma il giudice tributario di primo grado, adíto dagli interessati, riteneva loro estensibili gli effetti della decisione favorevole ottenuta dal primo dei coobbligati; l'ufficio del registro aveva quindi impugnato tale decisione, sostenendo che "l'efficacia del giudicato proposto da uno solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento é diretto ..., permane inter partes e non si estende a coloro che non hanno impugnato l'atto ... sia nei risultati vantaggiosi che sfavorevoli", e ciò in quanto l'atto di accertamento sarebbe un "atto plurimo", nel senso che é formato da una pluralità di provvedimenti (destinati a soggetti diversi) ciascuno dei quali "può restare in vita o cadere indipendentemente dalla sorte degli altri, secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione"; per cui se l'atto plurimo non viene impugnato nel termine di decadenza da uno dei soggetti cui si riferisce, "l'atto stesso si rende definitivo nei suoi confronti";

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per la mancata indicazione o comunque per l'assoluta indeterminatezza della norma sospettata di illegittimità costituzionale nonchè del tertium comparationis rispetto al quale andrebbe esercitato il sindacato della Corte, e che, anche se può ritenersi che il giudice a quo abbia fatto implicito riferimento, rispettivamente, all'art. 26 del d.P.R. n. 643 del 1972 e all'art. 1306 cod. civ., resta comunque la mancata individuazione delle norme relative alla definitività dell'atto di accertamento fiscale non impugnato nei termini.

Considerato che il giudice a quo, pur non avendo indicata nell'ordinanza di rimessione la norma oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale, ha inteso fare riferimento all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 1306, secondo comma, del codice civile;

che la questione investe la solidarietà tributaria in tema di INVIM e si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altre questioni coinvolgenti o la medesima norma o norme diverse relative a specifiche imposte, questioni tutte dichiarate manifestamente infondate sotto il profilo che il principio desumibile dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazione solidale, é applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non si differenzia da quella comune (ordinanze nn. 267 del 1990, 870 del 1988, 544 del 1987);

che le censure di incostituzionalità della normativa impugnata, prospettate nei termini indicati, sono pertanto prive di fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY: Redattore

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.