Ordinanza n. 188

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ORDINANZA N. 188

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA    

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1996 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra CMT di G.A. Romeo & C. s.n.c. e TAMLEASING s.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 1207 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 agosto 1996 nel corso di un giudizio civile nel quale in calce all'atto di citazione la parte aveva conferito la procura ad un praticante procuratore iscritto nell'apposito registro ed abilitato al patrocinio nei procedimenti pretorili, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374), nella parte in cui, stabilendo che davanti al pretore le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, fa "salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti", consentendo così ai praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, di esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, secondo quanto prevede l'art. 8 dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578);

che il Pretore di Milano ritiene che ai praticanti procuratori abilitati non sia consentito il patrocinio dinanzi al giudice di pace (istituito con la legge 21 novembre 1991, n. 374), patrocinio invece in precedenza ammesso dinanzi al conciliatore;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole ed in contrasto con il diritto di difesa tecnica (artt. 3 e 24 Cost.) la norma che consente ai praticanti procuratori legali, a ciò abilitati, la rappresentanza e difesa processuale nei giudizi civili davanti al pretore, che é un giudice superiore, mentre la medesima facoltà non sarebbe prevista davanti al giudice di pace che ha competenze inferiori.

Considerato che il presupposto interpretativo delineato dal giudice rimettente, secondo il quale il praticante procuratore abilitato al patrocinio davanti alle preture non sarebbe legittimato a difendere davanti al giudice di pace, é inesatto. Difatti l'art. 82 cod. proc. civ., nello stabilire, per i procedimenti attribuiti alla competenza del giudice di pace, che le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede un milione di lire (primo comma), richiede negli altri casi il ministero o l'assistenza di un difensore (secondo comma), indicando solo la funzione tecnica ma non la qualifica del soggetto abilitato a svolgerla, che risulta invece dalla disciplina dell'ordinamento professionale;

che anche per il patrocinio davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che consente, temporaneamente, ai praticanti procuratori iscritti da un anno nell'apposito registro il patrocinio dinanzi alle preture del distretto; difatti si deve ritenere che tale disposizione, interpretata in coerenza con la finalità di raccordare la qualificazione professionale richiesta per la difesa tecnica con il livello di competenza del giudice, ammetta gli stessi praticanti procuratori al patrocinio dinanzi al giudice di pace, in continuità, tra l'altro, con quanto in precedenza previsto per la rappresentanza e difesa dinanzi al giudice conciliatore, cui la nuova figura si é sostituita;

che, venendo meno la premessa interpretativa dalla quale il giudice rimettente deduce la irragionevole diversità di trattamento nella determinazione della idoneità alla difesa tecnica dei praticanti procuratori, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Cesare MIRABELLI: Redattore

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.