Ordinanza n. 177

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ORDINANZA N. 177

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre-16 novembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Spangher Walter ed altro contro il Comune di Trieste, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel corso del giudizio di impugnazione della sanzione pecuniaria per abuso edilizio comunicata dal Comune di Trieste, con ordinanza del 12 ottobre-16 novembre 1995 (R.O. n. 629 del 1996,) integrata con altra ordinanza del 14 febbraio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi;

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata violerebbe gli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, in quanto la mancata previsione di detto termine consentendo la repressione degli abusi edilizi dopo un lungo lasso di tempo rispetto alla perpetrazione dell'illecito, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e certezza dei rapporti giuridici nonchè del diritto di proprietà, pregiudicando inoltre la garanzia dell'effettiva difesa giudiziaria, anche nei confronti di terzi acquirenti del tutto estranei alla commissione dell'illecito;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con il patrocinio dell'Avvocatura della Regione, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale 12 ottobre-16 novembre 1995 quella successiva (14 febbraio 1996) di mera correzione di errore materiale con specificazione dell'articolo (art. 104) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (denunciato), non contiene (nè poteva contenere) alcuna integrazione di motivazione é assolutamente carente di motivazione su una serie di profili relativi alla domanda di condono e alla stessa applicabilità della norma denunciata, così impedendo l'accertamento in ordine alla rilevanza della questione sollevata;

che in particolare, per quanto concerne la rilevanza della questione, in presenza di allegazione da parte del ricorrente di domanda di condono con attestazione del versamento della somma a titolo di oblazione, non vi é alcun cenno sulle ragioni della mancata applicazione della sospensione del procedimento relativo alle sanzioni amministrative, ex art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tenuto conto altresì che, sul piano logico e giuridico desumibile dalla normativa sul condono edilizio, debbono essere privilegiati, prima del proseguimento del procedimento sanzionatorio, l'esame e la definizione della procedura di sanatoria: tale principio, invero, si applica anche qualora sia stato emanato il provvedimento sanzionatorio rispetto al quale sia pendente l'impugnazione, che, é appena il caso di dire, non é ostativo al conseguimento della sanatoria (art. 42 della legge n. 47 del 1985), mentre, in caso di diniego di sanatoria si producono gli effetti di cui all'art. 39 della legge n. 47 del 1985 anche sulle sanzioni amministrative meramente pecuniarie, delle quali appunto si discute nel giudizio a quo;

che, per quanto riguarda l'applicabilità della norma denunciata, in relazione sia alla precisa allegazione che le opere erano state eseguite almeno nel giugno 1958 non già dal ricorrente o avente causa, ma dal precedente proprietario, sia agli stessi motivi di ricorso, richiamati nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa la motivazione circa l'astratta riferibilità alla fattispecie della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, non in vigore al momento della realizzazione dell'opera abusiva nonchè sull'irrogazione della sanzione pecuniaria (non alternativa a demolizione) a carico degli attuali ricorrenti e non dell'originario proprietario autore dell'illecito;

che risulta inespressa, nè é altrimenti deducibile, una concreta motivazione circa il legame tra l'art. 104 della legge regionale n. 52 del 1991 oggetto della sollevata questione di legittimità che si limita a disciplinare la tipologia degli abusi edilizi con l'annesso regime sanzionatorio, e il profilo della mancanza di termini di decadenza per l'esercizio del generale potere di repressione in via amministrativa e di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia: altre, infatti, sono le disposizioni che astrattamente disciplinano (ancorchè senza previsione di termini di decadenza) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e la responsabilità di coloro i quali concorrono alla realizzazione degli abusi edilizi (v., ad esempio, artt. 98 e 100 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Giuliano VASSALLI

Il Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.