Ordinanza n. 167

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ORDINANZA N. 167

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1996 dal Pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Ezio Fassio e il Comune di Asti iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta città, nei confronti dell'ente locale, al fine di ottenere l'accertamento del diritto a fruire del congedo straordinario per cure climatiche, in quanto invalido civile, con riduzione della capacità lavorativa del 70%, con ordinanza del 9 marzo 1996 solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoteriche, ad eccezione dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che accorda tale diritto ai mutilati ed agli invalidi di guerra o per servizio;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 (recte: 32, primo comma), della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento degli invalidi civili rispetto agli invalidi di guerra o per servizio, perchè questi ultimi possono, invece, fruire del congedo straordinario ex art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, e recherebbe, altresì, vulnus al diritto primario della salute, dato che non consente ai primi di effettuare le cure indispensabili per la loro sopravvivenza fisica e lavorativa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità e comunque la infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la controversia oggetto del giudizio a quo concerne una situazione giuridica soggettiva inerente ad un rapporto di pubblico impiego e rientra, quindi, nella materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicchè emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione del pretore adito, difetto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende irrilevante la questione sollevata (per tutte, ordinanza n. 348 del 1995; sentenze n. 263 del 1994 e n. 349 del 1993);

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 giugno 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.