Ordinanza n. 159

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ORDINANZA N. 159

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda           CONTRI                              

- Prof. Guido NEPPI MODONA       

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1995 dal Pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Deutsche Bank s.p.a. e Trupia Salvatore ed altro, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi il Pretore di Aosta, con ordinanza emessa il 2 maggio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa tener conto, ai fini della non estensibilità del pignoramento oltre la metà dello stipendio, salario o altre indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, dell'esistenza di titolo giudiziale pregresso, relativo a credito alimentare, in relazione al quale non sia stata esperita esecuzione forzata;

che, ad avviso del rimettente, la citata norma, che prevede limiti al pignoramento solo nell'ipotesi di esecuzione forzata per simultaneo concorso di cause di credito e non opera, invece, qualora il pignoramento concorra con un precedente titolo in relazione al quale, per il puntuale adempimento del debitore, non siano stati esperiti atti di esecuzione, sarebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra il debitore regolarmente adempiente agli obblighi alimentari e il debitore inadempiente a tali obblighi, in quanto solo quest'ultimo e non il primo, se sottoposto ad ulteriore pignoramento, potrebbe beneficiare dei limiti di pignorabilità dello stipendio previsti dal quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) con gli artt. 29 e 30 della Costituzione, perchè rende difficoltoso, ai limiti della inesigibilità, l'adempimento degli obblighi alimentari; c) con l'art. 36 della Costituzione, poichè la quota dello stipendio a disposizione del debitore, una volta detratte le somme dovute, non consentirebbe al medesimo di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

Considerato che il debitore del giudizio a quo é dipendente della pubblica amministrazione e che é stato pignorato un quinto dello stipendio ad esso erogato dal Ministero dell'Interno, come si rileva dalla stessa ordinanza di rimessione;

che in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono dettate disposizioni particolari, previste dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni);

che il giudice rimettente non ha tenuto conto delle predette disposizioni, che uniche sono applicabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, incorrendo in errore nella individuazione della norma da impugnare;

che, pertanto, la questione sollevata deve dichiararsi manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la norma, della cui costituzionalità il rimettente dubita, non può trovare applicazione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Fernanda CONTRI: Redattore

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.