Ordinanza n. 156

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ORDINANZA N. 156

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal Giudice di pace di Modena nel procedimento civile vertente tra Rosario Perri e Rocco Filardi, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

 Ritenuto che il Giudice di pace di Modena, nel procedimento civile vertente tra Rosario Perri e Rocco Filardi - per il mancato pagamento ad opera di quest'ultimo della parte di IVA calcolata sul contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, in relazione ad alcune fatture emesse a suo carico a seguito di prestazioni professionali effettuate dal primo - ha sollevato, in riferimento all'art.3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nella parte in cui "assoggetta ad IVA il contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, previsto dall'art.11 della legge 20 settembre 1980, n.576";

che l'art.1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, prevede l'applicazione dell'IVA sulle somme percepite a seguito di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di professioni e che l'art.11 della legge 20 settembre 1980, n.576 e successive modificazioni rende obbligatoria per gli iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori l'applicazione di una maggiorazione percentuale, da versare alla Cassa, su tutti i corrispettivi assoggettabili all'IVA, disponendo altresì, all'ultimo comma, che tale contributo non concorre alla formazione del reddito professionale e che non é assoggettabile all'IVA e all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

che la norma censurata prevede, invece, l'assoggettamento ad IVA di tali maggiorazioni, pur aggiungendo che esse "non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo" e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito, così sottoponendo ad IVA un'entità monetaria che non rientra nella base imponibile e che può altresì non essere stata acquisita dal contribuente;

che, d'altra parte, anche la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 maggio 1992 (in causa C-347/90) evidenzierebbe, ad avviso del giudice rimettente, che il contributo integrativo in questione non può essere assoggettato ad IVA, non concorrendo a formare la base imponibile sulla quale tale imposta deve calcolarsi;

che tale contributo non necessariamente ha funzione previdenziale nei confronti del singolo contribuente, in quanto non é computabile a fini pensionistici nè ripetibile da parte di chi lo ha versato in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, e "assoggettarlo ad IVA appare discriminante nei confronti di alcune entrate degli iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori, in quanto un trattamento analogo non é riservato a tutte le categorie di liberi professionisti, nè a tutti coloro che forniscono servizi dietro corrispettivo, e neppure a tutti i servizi forniti dagli avvocati e procuratori";

che, inoltre, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea impone il pieno rispetto delle direttive comunitarie, e, nella specie, dell'art.33 della VIª direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n.77/388/CEE, che fa espresso divieto della introduzione di imposizioni fiscali che abbiano "il carattere di imposta sulla cifra d'affari", in quanto il sistema comunitario dell'IVA deve avere come fondamento una base imponibile omogenea in tutti gli Stati membri, al fine di armonizzare il valore finale di un bene e il valore monetario di un servizio;

che nel giudizio così instaurato é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, precisando che la norma impugnata - che ha tacitamente abrogato l'ultimo comma dell'art.11 della legge n. 576 del 1980 - riguarda tutti i professionisti e tutti i corrispettivi percepiti sotto ogni forma di organizzazione o associazione, e che, quanto alla asserita violazione delle norme comunitarie, a parte ogni rilievo sulla deducibilità in questa sede, la norma sospettata non introduce una imposta sulla cifra di affari diversa dall'IVA, ma regola semplicemente la definizione della base imponibile dell'IVA, in ottemperanza agli inviti in tal senso formulati dalla Commissione dell'Unione europea, proprio per adeguare il sistema italiano alla citata direttiva comunitaria, la quale prevede all'art.11, A 2 a), che nella base imponibile dell'IVA vanno ricomprese imposte, dazi, tasse e prelievi, con esclusione soltanto della stessa IVA, donde l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente, pur richiamando l'art. 33 della VIª direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 maggio 1977, n. 77/388/ CEE "in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme", ne ignora tuttavia l'art. 11, A 2 a), il quale stabilisce che nella base imponibile si devono comprendere "le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto";

che tale ultima disposizione stabilisce un criterio comune per la determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile che - secondo il preambolo della direttiva medesima - "deve essere armonizzata affinchè l'applicazione alle operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri";

che l'assoggettamento ad IVA del contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza, previsto dal citato art. 16 impugnato, à tale da porre il problema della sua riconducibilità alla norma dell'art. 11, A 2 a) della direttiva anzidetta, cosicchè dalla interpretazione di essa dipende la corretta prospettazione della questione;

che la mancata considerazione da parte del giudice rimettente di tale elemento normativo e della sua incidenza sulla configurazione della questione di costituzionalità si traduce in un vizio dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, sotto il profilo della carente valutazione di un aspetto della questione di legittimità costituzionale attinente alla sua "non manifesta infondatezza";

che a tale carenza può ovviarsi esclusivamente a iniziativa del giudice rimettente;

che dunque la proposta questione di costituzionalità, risultando priva di motivazione in ordine a un aspetto relativo all'esistenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY: Redattore

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.