Ordinanza n. 148

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ORDINANZA N. 148

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), promossi con ordinanze emesse:

1) il 25 marzo 1996 dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, sui ricorsi in opposizione avverso il decreto pretorile del 16 giugno 1995, proposti dalla G.F. Sistemi Avionici s.r.l. (già Aliena s.p.a.) e dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (FLMU), iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 20 gennaio 1996 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra la Bristol Myers Squibb s.p.a. e la C.I.B. Unicobas di Latina, iscritta al n. 1351 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, con decreto 16 giugno 1995, emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dichiarava antisindacale il comportamento della G. F. Sistemi Avionici s.r.l., nel rilievo che l'anzidetta Società aveva, fra l'altro, impedito alla Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (FLMU) di costituire rappresentanze sindacali aziendali, di indire assemblee con partecipazione di sindacalisti esterni, nonchè di partecipare alle assemblee indette da altri sindacati;

che, nell'ambito del procedimento in opposizione proposto sia dalla FLMU sia dalla predetta società, il Pretore, con ordinanza 25 marzo 1996 (r.o. n. 880 del 1996) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della citata legge n. 300 del 1970, nella parte in cui, nel testo modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, "pone quale unico requisito per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e per il godimento dei diritti di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori, la circostanza che il sindacato sia firmatario dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva";

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola l'art. 3 della Costituzione a motivo della "irragionevolezza della disparità di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie o meno di contratti collettivi";

che sarebbe violato anche il principio di libertà sindacale (art. 39 della Costituzione), perchè "il datore di lavoro, scegliendo con quale sindacato trattare e concludere il contratto collettivo aziendale, é in grado d'interferire, di fatto, nell'individuazione dei soggetti destinatari della tutela differenziata";

che la disposizione sarebbe, altresí, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione dal momento che essa potrebbe, di fatto, indurre l'associazione sindacale "a privilegiare l'interesse al proprio riconoscimento, rispetto agli interessi del lavoratore ad essa associato", con la conseguente compromissione dei diritti del singolo in quanto parte dell'associazione sindacale medesima;

che analogamente il Pretore di Latina -- con ordinanza del 20 gennaio 1996 (r.o. n. 1351 del 1996), nel procedimento vertente tra la s.p.a. Bristol Myers Squibb e la Confederazione Italiana di Base (C.I.B.) UNICOBAS di Latina -- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata legando "al potere di accreditamento dell'imprenditore" l'accesso ai diritti di cui al titolo terzo della legge n. 300 del 1970, impone al sindacato "la necessità di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli consenta l'accreditamento" e, al tempo stesso, "potrebbe avvantaggiare una rappresentanza sindacale anche minima, anzichè altra con maggiore consenso", attraverso la sottoscrizione di accordi con l'una anzichè con l'altra;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe, vanno riuniti;

che la Corte, con sentenza n. 244 del 1996, ha già dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, mentre con successiva ordinanza n. 345 del 1996 ha dichiarato manifestamente infondate le questioni stesse in riferimento sia ai predetti artt. 3 e 39 della Costituzione, sia in riferimento all'ulteriore parametro dell'art. 2 della Costituzione;

che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicchè le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, dal Pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, e, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal Pretore di Latina, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Giuliano VASSALLI: Presidente

Massimo VARI: Redattore

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.