Ordinanza n. 140

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ORDINANZA N. 140

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI      

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA    

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, nel procedimento civile vertente tra Angela Pagliaro e Banco di Napoli s.p.a. ed altra, iscritta al n. 1202 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 nel corso di un giudizio promosso da Angela Pagliaro per opporsi al pignoramento di mobili posti nell'abitazione della madre, sottoposta ad esecuzione esattoriale, il Pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che l'opposizione all'esecuzione esattoriale non può essere proposta dai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato;

  che, secondo il giudice rimettente, sarebbero violati: l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore e le altre persone legittimate a proporre opposizione di terzo; gli artt. 24 e 113 della Costituzione, perchè verrebbe impedita la prova sulla fondatezza di una pretesa, e quindi verrebbe leso il diritto di agire in giudizio e vanificata ogni tutela giurisdizionale; gli artt. 41 e 47 della Costituzione, giacchè sarebbe preclusa la tutela della proprietà, mentre sarebbe consentita l'esecuzione coattiva, per soddisfare debiti altrui, su beni frutto del proprio risparmio.

  Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzi che pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva delle imposte non pagate, esclude la proponibilità dell'opposizione da parte del coniuge e dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente debitore;

  che é già stata dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo per i beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenze n. 358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996); difatti i limiti alla opposizione di terzi, giustificati in relazione alla preminente esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, possono essere più rigorosi per i familiari del contribuente moroso, al fine di evitare fraudolente elusioni, ma non possono essere così assoluti da collocare sostanzialmente il familiare stesso nella medesima posizione del coobbligato;

  che l'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 é stato sostituito, nel contesto di nuove disposizioni in materia di riscossione delle imposte, emanate successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione ed ispirate ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (art. 5, comma 4, lettera b-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30);

  che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, quale risulta a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore, stabilisce che il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati possono proporre opposizione di terzi, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, non solo quando si tratti di beni costituiti in dote ma anche quando dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;

  che, essendo stata modificata la norma sottoposta a verifica di legittimità costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, perchè valuti se, in base alla nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

 Presidente: prof. Giuliano VASSALLI

Redattore: prof. Cesare MIRABELLI.

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.