Ordinanza n. 129

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ORDINANZA N. 129

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1995 dal T.A.R. per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Gennari Eva Anna Rita contro Comune di Manduria ed altra, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1996.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

  Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 luglio 1995, pervenuta a questa Corte il 28 febbraio 1996, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), che, nello stabilire un nuovo più elevato limite percentuale di riduzione della capacità lavorativa come condizione per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai fini della assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui sia stato riconosciuto, in base alle tabelle previgenti, un grado di invalidità inferiore al 46 per cento conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti;

  che, sebbene il dubbio di legittimità costituzionale sia sollevato dal remittente in riferimento espresso al solo art. 3 della Costituzione, l'accenno dell'ordinanza al carattere ingiustificato che avrebbe la scelta del legislatore "sotto i profili della ragionevolezza e dell'imparzialità", unitamente alla considerazione che il remittente ha in sostanza accolto una eccezione di parte che espressamente riferiva la presunta violazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, inducono la Corte ad esaminare la questione in questi più ampi termini, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

  che, secondo il remittente, la previsione della conservazione del diritto all'iscrizione negli elenchi per dodici mesi, senza discriminazione fra ipotesi in cui l'assunzione obbligatoria presso un'amministrazione pubblica dovesse conseguire a concorsi già banditi ovvero a concorsi da bandire, farebbe dipendere in sostanza il conseguimento della nomina in ruolo dal comportamento più o meno sollecito di ciascuna amministrazione nell'espletare il concorso;

  che pertanto la norma in esame contrasterebbe col principio di eguaglianza, in quanto consentirebbe o non impedirebbe discriminazioni fondate su circostanze del tutto casuali; in tale contesto sarebbe difficile giustificare la scelta del legislatore sotto i profili della ragionevolezza e dell'imparzialità, e si consentirebbe una irragionevole differenza di trattamento in presenza di situazioni analoghe;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

  Considerato che la norma censurata, nel dettare una normativa transitoria di favore per gli invalidi già iscritti negli elenchi, si limita a fissare un termine di tempo per la conservazione dell'efficacia della iscrizione di coloro che erano stati riconosciuti in possesso dei requisiti per aspirare all'assunzione obbligatoria in base alla precedente disciplina, ma che tali requisiti non possiedono in base alla nuova disciplina recata dal provvedimento legislativo delegato;

  che tale termine di tempo é fatto decorrere, ragionevolmente, e in modo uguale per tutti, dalla entrata in vigore del decreto ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità;

  che l'iscrizione negli elenchi costituisce semplice requisito per la eventuale assunzione obbligatoria, la quale può conseguire solo al momento in cui si manifestino le relative disponibilità di posti e siano attivate le relative procedure, eventualmente concorsuali;

  che il tempo che può trascorrere prima che tali condizioni si completino dipende da circostanze di fatto variabili e del tutto estranee alla previsione della norma censurata, la quale si riferisce esclusivamente alla conservazione del requisito dell'iscrizione negli elenchi, che attesta il possesso del titolo per aspirare all'assunzione obbligatoria;

  che palesemente non sussiste, dunque, la lamentata violazione del principio di eguaglianza, contenendo la norma censurata una disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non irragionevole e non lesiva della parità di trattamento di situazioni analoghe, e che anzi differisce nel tempo, nei confronti di chi non possiede più, secondo la disciplina sopravvenuta, il requisito sostanziale cui la legge collega la possibilità dell'assunzione obbligatoria, gli effetti preclusivi di tale nuova disciplina;

  che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.