Ordinanza n. 124

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ORDINANZA N. 124

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Dott. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115, d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 dal Giudice di pace di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Mungari Vincenzo ed altra contro l'Ufficio Provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Giudice di pace di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private), nella parte in cui non prevede, accanto alla responsabilità degli amministratori, dei rappresentanti legali delle imprese estere e dei direttori generali, anche la punibilità del funzionario responsabile delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

  che a parere del giudice a quo la impossibilità di estendere le sanzioni in questione anche ai funzionari responsabili delle infrazioni medesime determinerebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto "tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge", dell'art. 41 della Costituzione, perchè sarebbe impedito allo Stato di irrogare le sanzioni amministrative ai funzionari responsabili, ed infine dell'art. 102 della Costituzione, in quanto sarebbe precluso al giudice di pronunciarsi contro il funzionario responsabile;

  che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

  Considerato che il giudice rimettente, - oltre ad omettere qualsivoglia indicazione in ordine al tipo di violazioni contestate, limitando peraltro la motivazione della denunziata incostituzionalità a quanto sopra testualmente riferito - mira unicamente ad ottenere una pronuncia additiva, volta all'estensione della diretta punibilità anche ai funzionari eventualmente responsabili delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

  che tuttavia, avendo il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione la natura di giudizio impugnatorio, vertente esclusivamente tra l'amministrazione interessata all'irrogazione della sanzione e la parte tenuta alla corresponsione della stessa, la questione relativa alla mancata estensione della punibilità anche nei confronti dei funzionari eventualmente responsabili delle infrazioni amministrative deve ritenersi estranea al giudizio a quo;

  che pertanto la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nella controversia sulla quale il giudice a quo é chiamato a pronunciarsi.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 102 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.