Sentenza n. 110

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SENTENZA N.110

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal Giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile, nel quale i convenuti erano rimasti contumaci, il Giudice di pace di Trani, con ordinanza in data 25 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio ordinario innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

 Il rimettente, dopo aver premesso che la Corte costituzionale, con sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria, e che, con sentenza n. 214 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, osserva che l'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, avente ad oggetto il contenuto della domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, riproduce esattamente il disposto del primo comma dell'art. 313, nel testo anteriore alla riforma del codice di procedura civile, introdotta con le leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374, e si pone anch'esso in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consente al contumace la possibilità di conoscere le scritture prodotte dall'attore contestualmente alla sua costituzione in giudizio e non indicate nell'atto introduttivo.

Considerato in diritto

1. -- Il Giudice di pace di Trani ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

2. -- La questione é fondata.

Questa Corte già dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, che, nel testo anteriore alle leggi n. 353 del 1990 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), disciplinava il contenuto della domanda nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore, in quanto, pur determinandosi, nei confronti del contumace, l'effetto del riconoscimento tacito della scrittura privata, ex art. 215, primo comma, numero 1, del codice di procedura civile, la indicata disposizione non garantiva "alla controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio" (sentenza n. 214 del 1991), e si poneva, per tale ragione, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Il legislatore della riforma, senza tener conto della predetta decisione, ha tralatiziamente riprodotto il testo della citata disposizione trasfondendolo nell'attuale art. 318 del codice di procedura civile, che regola il contenuto della domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, ed ha quindi omesso di prescrivere che nell'atto introduttivo sia fatta menzione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

La norma denunciata non può, pertanto, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, per il medesimo motivo enunciato nella ricordata sentenza n. 214 del 1991. Infatti non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilità della scrittura privata, il procedimento innanzi al giudice di pace (così come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al tribunale e al pretore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.