Ordinanza n. 108

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ORDINANZA N. 108

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.  Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.  Francesco GUIZZI   

- Prof.  Cesare MIRABELLI            

- Prof.  Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.  Massimo VARI         

- Dott. Cesare RUPERTO    

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof.  Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.  Valerio ONIDA        

- Prof.  Carlo MEZZANOTTE         

- Avv. Fernanda CONTRI    

- Prof. Guido NEPPI MODONA    

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal Pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Basso Giovanni, iscritta al n. 1317 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996.

            Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

            Ritenuto che il Pretore di Vicenza, in accoglimento di una eccezione del difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede "la incompatibilità del pretore del dibattimento, che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per mera inadeguatezza retributiva" della pena suggerita dalle parti;

            che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione il Pretore precisa di essersi limitato a respingere la richiesta di applicazione della pena senza prendere conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero e senza pronunciarsi in ordine al merito della causa e al buon fondamento del titolo del reato contestato;

            che tale situazione, ad avviso del Pretore rimettente, non é contemplata come ipotesi di incompatibilità nè nel testo originario dell'art. 34 cod. proc. pen., nè in quello risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 186 e 399 del 1992, che si riferiscono a casi in cui il pretore del dibattimento aveva conosciuto gli atti del pubblico ministero e si era pronunciato in ordine al titolo del reato, ovvero in ordine alla sussistenza delle circostanze prospettate dalle parti;

            che il Pretore rimettente osserva che la questione dovrebbe essere ritenuta infondata, ma ciò comporterebbe una valutazione non spettante al giudice a quo, "dovendo semplicemente questo giudicante prendere atto della relativa eccezione, e verificarne la rilevanza già verificata e la non manifesta infondatezza, in ordine alla quale ben può deporre anche l'orientamento espresso dal pubblico ministero".

            Considerato che l'ordinanza di rimessione é caratterizzata dalla mancanza assoluta di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione, tanto che i relativi parametri costituzionali vengono indicati solo nel dispositivo;

che, in definitiva, da un lato il Pretore rimettente non esprime il proprio "personale convincimento" in ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata (v. ordinanza n. 240 del 1991), dall'altro pare propendere per la sua infondatezza, così determinando tra il dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di rimessione "un'incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità" (v. ordinanza n. 425 del 1992) e, più in generale, una complessiva incertezza e contraddittorietà sui contenuti stessi dell'ordinanza di rimessione;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.