Ordinanza n. 105

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ORDINANZA N. 105

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott.      Renato GRANATA, Presidente

Prof.      Giuliano VASSALLI

Prof.      Francesco GUIZZI   

Prof.      Cesare MIRABELLI

Prof.      Fernando SANTOSUOSSO 

Avv.      Massimo VARI         

Dott.      Cesare RUPERTO    

Dott.      Riccardo CHIEPPA  

Prof.      Gustavo ZAGREBELSKY  

Prof.      Valerio ONIDA        

Prof.      Carlo MEZZANOTTE         

Avv.      Fernanda CONTRI   

Prof.      Guido NEPPI MODONA    

Prof.      Piero CAPOTOSTI   

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, il 27 febbraio 1996 dal Tribunale di Benevento, il 2 settembre 1996 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, il 15 febbraio ed il 30 gennaio 1996 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 23 gennaio 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, il 18 ottobre 1996 dal Tribunale di Frosinone ed il 27 febbraio 1996 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, rispettivamente iscritte ai nn. 1233, 1246, 1258, 1297, 1298, 1321, 1329 e 1331 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della FE.FRA. s.r.l.;

  udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Renato Granata.

  Ritenuto che nel corso di otto giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, i Tribunali di Reggio Calabria (con due ordinanze: nn. 1233, 1321/96), Santa Maria Capua Vetere (con tre ordinanze: nn. 1297, 1298, 1331/96) Benevento (n. 1246/96), Frosinone (n. 1329/96) ed il G. I. presso il Tribunale di Bologna (1258/96) hanno sollevato - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 28, 42, 43, 97 e 113 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo;

  che nei giudizi innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parti (tranne che in quello sollevato dal Tribunale di Bologna) nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

  Considerato - a prescindere dalla nuova disciplina della materia introdotta dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiuntivo di un comma 7-bis al citato art. 5-bis - che la norma impugnata é già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996;

  che ciò comporta, comunque, la manifesta inammissibilità della odierna questione.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata con le ordinanze in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Renato GRANATA, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.