Ordinanza n. 91

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ORDINANZA N. 91

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto dal Consorzio Etruria cooperativa s.r.l. contro l'Intendenza di finanza di Firenze, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie, speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 (r.o. n. 223 del 1996), la Commissione tributaria di primo grado di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili";

che la questione é stata sollevata nel corso di un giudizio su ricorso promosso dal Consorzio Etruria, cooperativa s.r.l., contro l'Intendenza di Finanza di Firenze per l'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR di cui al Titolo IV, Capo I, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata, osservando anzitutto che l'ordinanza non specifica a quali parti della legge n. 413 del 1991 sono riferite le censure (artt. 24, 25, 26 e 27) e rilevando, nel contempo, che l'art. 24 della predetta legge risulta modificato con l'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n.75, nel senso che la rivalutazione non é obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 23 settembre 1973, n. 601 (Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro e loro consorzi), sicchè, ove la cooperativa ricorrente rientrasse in tali fattispecie, non sarebbe minimamente configurabile l'illegittimità di una norma che accorda una mera facoltà;

Considerato che, a parte ogni altra questione, l'ordinanza di rimessione non specifica sufficientemente l'oggetto della controversia pendente, segnatamente con riguardo alle caratteristiche della società ricorrente, ed in particolare alla tipologia di appartenenza del soggetto tassato all'atto del verificarsi del presupposto impositivo;

che, pertanto, l'indeterminatezza dei fatti non consente di verificare nè sotto quali disposizioni ricade la fattispecie all'esame del giudice a quo, nè la rilevanza delle censure rispetto al giudizio principale, sicchè la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.