Ordinanza n. 89

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ORDINANZA N. 89

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI        

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1996 dal Pretore di Cremona nei procedimenti penali a carico di Lara Balzarini e di Giordano Denti, iscritte ai nn. 773 e 774 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 27 aprile 1996 (reg. ord. n. 773 e n. 774 del 1996) nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi con le imputazioni di contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il Pretore di Cremona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre la sospensione della patente é prevista per un periodo inferiore per la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art. 222 del codice della strada), quando derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo);

  che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente arbitraria, giacchè non sarebbe giustificato il differente trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);

  che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

  Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono la stessa disposizione e sono prospettati in modo analogo, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

  che, successivamente alla emanazione delle due ordinanze di rimessione, una identica questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 373 del 1996;

  che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore stabilire la quantificazione delle sanzioni (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

  che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi, per verificare se sia rispettato il limite della ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente quale termine di comparazione, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena principale cui accede;

  che, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale sono manifestamente infondati.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cremona con le ordinanze indicate in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997

Presidente: dott. Renato GRANATA

Redattore: prof. Cesare MIRABELLI

Depositata in cancellerai l'8 aprile 1997.