Sentenza n. 77

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SENTENZA N. 77

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI                              

- Prof. Cesare MIRABELLI                           

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO                           

- Avv. Massimo VARI                       

- Dott. Cesare RUPERTO                              

- Dott. Riccardo CHIEPPA                           

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY                            

- Prof. Valerio ONIDA                                  

- Prof. Carlo MEZZANOTTE                        

- Avv. Fernanda CONTRI                             

- Prof. Guido NEPPI MODONA                              

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI                            

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 294 e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 1995 dalla Corte di cassazione, il 21 dicembre 1995 ed il 22 marzo 1996 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ed il 23 aprile 1996 dal Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai nn. 445, 452, 571 e 640 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visto l'atto di costituzione di Catapano Domenico, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

  uditi gli avvocati Francesco Leone ed Alfredo Gaito per Catapano Domenico e l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ordinanza del 17 luglio 1995 il Tribunale di Potenza, adìto ex art. 310 del codice di procedura penale, rigettava l'appello proposto da Catapano Domenico, con il quale si deduceva che, poichè alla misura cautelare della custodia in carcere "disposta ed applicata" dal giudice per le indagini preliminari dopo la richiesta di rinvio a giudizio non aveva fatto seguito l'interrogatorio dell'imputato nel termine indicato dall'art. 294 del codice di procedura penale, la misura stessa era da ritenere caducata a norma dell'art. 302 dello stesso codice.

  Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Catapano, deducendo violazione degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 606, lettere b e c, dello stesso codice; in subordine denunciava l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il dovere di interrogare l'imputato in custodia cautelare così da far conseguire, in caso di mancato espletamento di tale atto nel termine indicato dalla prima delle disposizioni denunciate, la caducazione della misura a norma dell'art. 302 dello stesso codice.

  1.2. -- La Corte di cassazione, premesso che, alla stregua della normativa vigente, il ricorso avrebbe dovuto essere disatteso, facendo riferimento l'art. 294, richiamato dall'art. 302, alla fase delle indagini preliminari, una fase ormai esaurita in forza della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 19 dicembre 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità delle norme del codice di procedura penale ora richiamate, nella parte in cui "con le proposizioni "nel corso delle indagini preliminari" (l'art. 294) e "la custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari" (l'art. 302), limitano alla fase delle indagini preliminari l'obbligo di interrogatorio e l'estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio".

  Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza il giudice a quo lamenta l'irrazionale diversità del trattamento riservato all'inquisito che venga privato della libertà personale nel corso delle indagini preliminari e l'inquisito che venga a trovarsi in vinculis in una fase successiva, espletando in entrambi i casi l'interrogatorio la medesima funzione: quella, cioé, d'introdurre una nuova valutazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura custodiale sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari; una funzione irragionevolmente limitata alla fase delle indagini preliminari e non estesa neppure a quel solo periodo di tempo che l'art. 418, comma 2, del codice di procedura penale ha indicato per la fissazione dell'udienza preliminare, fase nel corso della quale l'inquisito potrà essere sottoposto ad interrogatorio a norma dell'art. 422, comma 3.

  Con in più compromissione del diritto di difesa e violazione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, numero 5, della legge-delega, che prescrive la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa.

  1.3. -- Si é costituita la parte privata Catapano Domenico, svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione.

  Rileva la parte privata, in primo luogo, l'intima connessione tra l'interrogatorio dell'inquisito in stato di custodia cautelare e l'istituto della revoca della misura, tanto da far ritenere che l'interrogatorio sia predisposto proprio in funzione di verificare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa.

  Con conseguente violazione ad opera delle norme denunciate - così come interpretate - dell'art. 24 della Costituzione, dovendo essere garantita all'individuo, in ogni fase del processo, la possibilità "di agire secondo le proprie scelte e di agire per la riaffermazione della propria libertà nei modi che esso stesso valuta più confacenti rispetto all'accusa mossagli".

  Sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione si insiste sull'irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi abbia acquistato la qualità di imputato rispetto a chi tale qualità non abbia ancora acquisito.

  Tanto più che, con riferimento all'ipotesi di misura eseguita dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il "contatto" dell'imputato con il giudice per le indagini preliminari non é disciplinato da un rigoroso regime di termini, alla cui inosservanza consegua la caducazione della misura.

  In particolare, se é pur vero che, a norma dell'art. 418, comma 2, del codice di procedura penale, tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni, é anche vero che il detto termine é meramente ordinatorio ed esso "per la notoria crisi della giustizia non viene, nella prassi giudiziaria, quasi mai rispettato, sicchè la possibilità, pur prevista dal legislatore del 1988, di avere un interrogatorio in termini più o meno ragionevoli é di fatto irreale, ed inattuata".

  In ogni caso, deduce la difesa, anche a voler ritenere che l'imputato abbia diritto di essere interrogato nei trenta giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio, permarrebbe la disparità di trattamento (oltre che la lesione del diritto di difesa) perchè "comunque, non trova giustificazione logica la differenziazione tra l'indagato che deve essere interrogato immediatamente ed in ogni caso entro cinque giorni (pena la sua liberazione) e l'imputato che, al limite, potrebbe (se ne fa esplicita richiesta) essere interrogato dopo trenta giorni se l'ordinanza cautelare viene emessa contemporaneamente alla fissazione dell'udienza preliminare". Senza contare che l'interrogatorio é consentito nella sola fase che precede il giudizio, divenendo successivamente mezzo, non di difesa, ma di prova, essendo l'imputato nella fase del giudizio sottoponibile solo ad esame.

  Dunque, farebbe difetto, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte (donde la violazione dell'art. 76 della Costituzione, risultando violato l'art. 2, numero 5, della legge-delega) ogni possibilità dell'imputato in stato di custodia cautelare di esercitare quello strumento di difesa ritenuto, già nel vigore dell'abrogato codice di rito, strumento indefettibile e condizionante la validità della successiva fase processuale. E per di più rispetto ad un atto caratterizzato da un particolare regime in forza dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, che esclude la possibilità che l'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare possa essere preceduto dall'interrogatorio del pubblico ministero.

  Si segnala, infine, l'evidente lesione da parte delle norme così interpretate dell'art. 5, numero 2 e numero 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e dell'art. 9, numero 2 e numero 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 12 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

  1.4. -- E' anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

  Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che limita l'osservanza del disposto dell'art. 294 del codice di procedura penale e l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 dello stesso codice alla fase delle indagini preliminari, l'atto di intervento la considera costituzionalmente corretta perchè l'interrogatorio nei brevissimi termini, e l'automatismo della caducazione dello status custodiae in caso di suo mancato espletamento, si giustificano solo in una fase in cui l'inquisito non ha alcuna cognizione degli atti del procedimento. Con la richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato é, invece, posto in condizione di conoscere gli atti di indagine. Diviene, perciò, non rigorosa l'equiparazione della posizione della persona sottoposta alle indagini a quella dell'imputato, qualità che si acquista a seguito della richiesta di rinvio a giudizio. In conseguenza di tale richiesta, l'imputato, infatti, viene a conoscenza degli atti di indagine, ed é posto in condizione di attivare gli strumenti che la legge gli appresta per contestare lo status custodiae. Non soltanto attraverso l'istanza di revoca formulata dopo una plena cognitio, e per di più con previa domanda di interrogatorio se la revoca é richiesta sulla base di elementi nuovi o diversi da quelli valutati, ma anche censurando il provvedimento impositivo davanti al tribunale della libertà a mezzo della procedura del riesame, da svolgersi in contraddittorio secondo le regole fissate dall'art. 309 del codice di procedura penale.

  Il che, se, da un lato, esclude ogni violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, rende altresì improponibile ogni prospettato contrasto con la legge-delega, peraltro testualmente smentito dall'art. 2, numero 60, che limita alla fase delle indagini preliminari il diritto dell'inquisito in stato di custodia cautelare di essere interrogato nei cinque giorni, pena la caducazione della misura.

  2. -- Un'analoga questione ha, con ordinanza del 22 marzo 1996, sollevato anche il Tribunale di Napoli, adìto in sede di appello avverso la richiesta di caducazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta prima del rinvio a giudizio ma eseguita dopo la chiusura delle indagini preliminari, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non contemplano, nella "fase processuale che intercorre tra l'esercizio dell'azione penale ed il rinvio a giudizio dell'imputato", l'estinzione della misura cautelare adottata con provvedimento successivo al rinvio a giudizio ove l'imputato non venga interrogato nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura.

  A base della proposta questione sta - per evidenti ragioni connesse alla rilevanza - l'individuazione dell'effettivo momento di conclusione della fase delle indagini preliminari, cui si richiama l'art. 294 del codice di procedura penale, con inevitabili riverberi, non soltanto sui poteri cognitori del giudice, ma anche sulla possibilità per l'inquisito di apprestare una effettiva difesa. Una tematica sub iudice, non essendo ancora individuato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale il momento della conclusione delle indagini (la richiesta o il decreto di rinvio a giudizio).

  Dubbi, peraltro, ritenuti agevolmente superabili alla stregua degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. Il primo enuncia il principio che la qualità di imputato si acquista con la richiesta di rinvio a giudizio; il secondo opera una distinzione categorica tra imputato e persona sottoposta alle indagini.

  Senza contare il precetto dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha "novellato" l'art. 299 del codice di procedura penale, norma da ritenere assolutamente in linea con gli "arresti giurisprudenziali" riguardanti, appunto, l'obbligo dell'interrogatorio nella sola fase delle indagini.

  Una fase, dunque, dalle incerte cadenze cronologiche, tanto da potere avere "una durata del tutto imprevista, non essendo sancito dal nostro codice un termine perentorio per il GIP di fissazione dell'udienza preliminare".

  Nè, rileva il giudice a quo, le garanzie di difesa e la non compromissione del principio di eguaglianza possono essere assicurati dal procedimento di riesame o dall'interrogatorio ai fini della revoca della misura.

  L'uno si rivela strumento meramente eventuale; l'altro viene assunto solo in presenza di un'istanza di revoca o di sostituzione della misura in corso, semprechè basata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati. Un regime che non ha alcuna interferenza con l'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale, che disciplina un sistema di garanzie direttamente coinvolgente la posizione dell'imputato.

  Ne consegue che, poichè chi é privato della libertà personale nella fase processuale intercorrente fra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare si trova in una posizione identica a quella di chi viene limitato nello status libertatis nella fase delle indagini preliminari, la disparità di trattamento rilevata, lede, oltre al principio di eguaglianza, anche il diritto di difesa.

  2.1. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo deduzioni analoghe a quelle ricordate sub 1.4.

  3. -- Un'identica questione lo stesso Tribunale di Napoli ha sollevato con ordinanza del 2 marzo 1996, sempre in sede di appello avverso un provvedimento di diniego di dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare adottata dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, formulata all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, ed eseguita con la costituzione in carcere dell'imputato "prima della celebrazione dell'udienza preliminare".

  In questo giudizio non si é costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

  4. -- Il Tribunale di Lecce, chiamato a decidere sull'appello avverso il provvedimento di diniego della dichiarazione di estinzione della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, provvedimento adottato nel corso dell'udienza preliminare relativamente ad una misura che era stata richiesta dal pubblico ministero contestualmente all'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 416 del codice di rito, ha, con ordinanza del 23 aprile 1996, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare nei cinque giorni dall'esecuzione della misura solo nel corso delle indagini preliminari.

  Dopo aver premesso che l'interrogatorio contemplato dalla norma denunciata esplica "l'importante funzione di integrazione del contraddittorio cautelare" a garanzia dell'osservanza dei principi costituzionali dell'inviolabilità del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, in coerenza con l'art. 5, numero 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice a quo ritiene del tutto irragionevole e in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la scelta legislativa, quale risultante dalla costante interpretazione della Corte di cassazione, che limita il dovere di espletare l'interrogatorio di garanzia alla fase delle indagini preliminari.

  Il mero esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero in una delle forme indicate dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale, non garantirebbe, infatti, "che l'imputato possa essere ascoltato in tempi brevi dal suo giudice, innanzi al quale far valere le proprie ragioni".

  Ciò sia nell'ipotesi "ordinaria" di esercizio dell'azione penale, sia in quella in cui si proceda con un rito speciale a richiesta dell'imputato o del pubblico ministero.

  Senza che possa valere ad eliminare l'illegittimità di un simile trattamento il possibile esercizio del diritto di impugnazione della misura ex art. 309 del codice di procedura penale, trattandosi soltanto di una sorta di controllo "ulteriore" rispetto a quello previsto dall'art. 294 dello stesso codice e comunque espletato non certo nei cinque giorni dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

  In conclusione, la norma denunciata compromette l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione, perchè determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto ad una misura coercitiva nella fase delle indagini preliminari e l'imputato ugualmente assoggettato ad una siffatta misura dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma prima che il giudice abbia preso contatto con lo stesso imputato secondo una delle procedure alle quali l'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale fa rinvio; situazioni sostanzialmente omogenee e la cui differente disciplina non giustifica una scelta legislativa che possa risultare esente da censure.

  In più, sarebbe violato anche l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, per essere le ragioni dell'imputato sottoposto ad una misura coercitiva irragionevolmente pregiudicate in una fase in cui il pubblico ministero si é già determinato all'esercizio dell'azione penale, ma il rapporto processuale con il giudice non si é ancora validamente costituito. Con conseguente concreto ostacolo all'effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale del diritto di libertà personale.

  E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo considerazioni analoghe a quelle sub 1.4.

  5. -- In prossimità della pubblica udienza, la difesa della parte privata costituita nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione ha depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria nella quale, dopo aver rimarcato l'essenziale finalità di controllo e di garanzia dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale, segnala le profonde differenze esistenti tra tale tipo di interrogatorio e l'interrogatorio esperito dal pubblico ministero per finalità investigative; una differenza che esclude, dunque, che il deposito degli atti che segue la richiesta di rinvio a giudizio possa far pervenire alla conclusione della legittimità costituzionale di un regime che non fa derivare dal mancato espletamento dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 anche dopo la conclusione delle indagini preliminari nei termini ivi previsti la caducazione della custodia ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice.

  In caso contrario l'imputato verrebbe privato del diritto di contestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento privativo dello status libertatis sotto il profilo sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari, così da sottrarlo ad un "momento indispensabile ed ineliminabile dal meccanismo applicativo della misura".

  Tanto più, a seguito della sentenza costituzionale n. 71 del 1996 che, nel riconoscere al giudice il compito di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, rende evidente come "le cadenze e le forme operative" di tale meccanismo "non possono ragionevolmente subire alterazioni di sorta in esclusiva dipendenza del differente stato e grado del giudizio in cui si inserisce l'esecuzione del provvedimento restrittivo".

  Così da vanificare ogni garanzia di contraddittorio, che il legislatore é tenuto ad assicurare pure nella fase cautelare (v. sentenza n. 219 del 1994). Senza che possa utilmente supplire a tale omissione il contraddittorio "differito" in sede di riesame o di richiesta di revoca o di sostituzione della misura; istituti eterogenei e non certo assimilabili all'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale. Tra l'altro, l'interrogatorio di garanzia é volto alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione della misura, mentre quello esperibile in sede di richiesta di revoca si fonda sulla sopravvenienza di nuovi fatti.

  Analogamente, una diversa funzione esplicano l'interrogatorio in sede di udienza preliminare e l'esame al dibattimento che hanno entrambi ad oggetto "tutti fatti costituenti oggetto dell'imputazione".

  Senza contare che il termine di trenta giorni dalla richiesta per l'espletamento dell'udienza preliminare, termine solo ordinatorio, é di frequente disatteso, mentre ancor più spesso l'interferire di "tempi morti" tra il decreto di rinvio a giudizio e il dibattimento ha reso comunque fisiologico il trascorrere di un lungo intervallo cronologico prima della presa di contatto con il giudice.

  Tanto da concludere che "se la mancata previsione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. aveva una indubbia coerenza sistematica in relazione all'auspicata "durata ragionevole" del processo", la eccessiva "dilatazione dei tempi del processo unitamente all'esigenza di garantire soprattutto nel procedimento incidentale de libertate un contraddittorio immediato sia pure posticipato rispetto al momento applicativo della misura, rende del tutto incoerente, illogica ed irragionevole, oltre che evidentemente lesiva dei diritti di difesa, la permanenza di un limite temporale preclusivo (chiusura delle indagini preliminari) per l'obbligo del giudice di interrogare il soggetto sottoposto a custodia cautelare".

Considerato in diritto

  1. -- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe. I relativi giudizi vanno, dunque, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

  2. -- Comune oggetto di censura é il combinato disposto derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di garanzia" contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia") debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero e che alla omessa effettuazione del detto interrogatorio nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura.

  Per la verità una delle ordinanze di rimessione, quella emessa dal Tribunale di Lecce in sede di appello avverso un provvedimento di diniego di dichiarazione di estinzione della misura cautelare, si limita a denunciare il solo art. 294, comma 1, del codice di procedura penale; ma dalla motivazione del provvedimento rimessivo risulta evidente, anche per ragioni direttamente connesse alla rilevanza, considerato pure il petitum divisato nel gravame proposto avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il diretto coinvolgimento nei dubbi di legittimità sottoposti all'esame della Corte dell'art. 302 del codice di procedura penale.

  Tutte le ordinanze di rimessione indicano, quali parametri di raffronto, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

  Relativamente alle dedotte violazioni del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, peraltro, ciascuno dei giudici a quibus, anche qui per ragioni direttamente ricollegabili al requisito della rilevanza, circoscrive le sue doglianze alla mancata previsione dell'interrogatorio nel periodo corrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e la conclusione dell'udienza preliminare: così la Corte di cassazione, che richiama espressamente il disposto dell'art. 422, comma 3, del codice di procedura penale, il quale prescrive che "in ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65"; ma più ancora il Tribunale di Napoli, che accenna alle incerte cadenze cronologiche della fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'effettivo espletamento della udienza preliminare ove potrà soccorrere l'interrogatorio poc'anzi ricordato; analogamente l'ordinanza del Tribunale di Lecce, pur facendo genericamente riferimento all'assoggettamento dell'imputato alla misura cautelare dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero prima della presa di contatto dell'imputato stesso con il giudice ai sensi dell'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale, si inserisce in un contesto da assimilare a quello in cui sono state pronunciate le altre ordinanze di rimessione sia con riguardo alla fase in cui é intervenuta l'ordinanza di diniego della dichiarazione di estinzione della misura (l'udienza preliminare) sia in relazione al petitum perseguito dal rimettente.

  Ne consegue che la questione sottoposta all'esame della Corte resta rigorosamente delimitata alla denuncia degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla mancata previsione, per la fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla conclusione dell'udienza preliminare, tanto del dovere del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in carcere quanto dell'effetto caducatorio della misura in caso di mancato espletamento del detto interrogatorio nel termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura stessa.

  Più precisamente, ove si consideri che - stando ad un ormai consolidato indirizzo interpretativo - alla stregua del combinato disposto dell'art. 279 del codice di procedura penale e dell'art. 91 delle norme di attuazione, la competenza del giudice per le indagini preliminari nella materia de libertate non si consuma con l'emissione del decreto di cui all'art. 429 dello stesso codice ma si protrae nella particolare fase processuale compresa tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, la questione, investendo le norme denunciate fino al termine ultimo di cognizione del giudice per le indagini preliminari in materia di libertà personale, si estende a coinvolgere la fase ricompresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 465 e seguenti del codice di procedura penale).

  3. -- Ciò premesso in relazione all'effettivo thema decidendi demandato all'esame della Corte, va ricordato come, ancora con riferimento alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, taluni dei giudici a quibus oltre a rimarcare la natura di strumento di difesa dell'interrogatorio di "garanzia", ed il pregiudizio che conseguentemente discende dall'omissione del suo espletamento nei confronti dell'imputato che venga privato dello status libertatis, non mancano di richiamare pure la violazione dell'art. 5, numero 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 ("Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie") e dell'art. 9, numero 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 settembre 1966, reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ("Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie").

  Infine, la Corte di cassazione invoca quale ulteriore parametro costituzionale l'art. 76 della Costituzione, in relazione dell'art. 2, numero 5, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il quale detta la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa.

  4. -- Il richiamo all'art. 76 della Costituzione e, per suo tramite, all'art. 2, numero 5, della legge-delega non ha fondamento.

  La norma interposta nel limitarsi a prescrivere, nella sua terza sub-direttiva, la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa, resta, infatti, sovrastata dall'art. 2, numero 60, della stessa legge-delega, che determina la specifica disciplina dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare, circoscrivendo il detto dovere alla fase delle indagini preliminari, con l'enunciare norme-principio peraltro riprodotte, pressochè alla lettera, dalle disposizioni denunciate. Una verifica che occorre subito effettuare allo scopo di delimitare, anche sul piano ermeneutico, l'ambito prescrittivo della disposizione del legislatore delegante, per poi appurarne l'effettivo coinvolgimento nella quaestio de legitimitate sottoposta al vaglio della Corte.

  5. -- Risulta chiaro come l'interpretazione della norma censurata ad opera dei giudici a quibus sia conforme, non soltanto alla lettera degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, ma anche alla strutturazione sistematica dello stesso codice nella delimitazione, avente puntuale valore precettivo, tra la fase delle indagini preliminari e la fase del processo che, nell'ipotesi di ordinario procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise, ha il suo inizio con la richiesta di rinvio a giudizio, secondo le sequenze indicate dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 405 e dall'art. 416 del codice di procedura penale. Con la conseguenza, pressochè incontestata sul piano interpretativo, che la richiesta di rinvio a giudizio, quale atto di esercizio dell'azione penale, rappresenta il momento che pone fine alla fase delle indagini preliminari per dare inizio al vero e proprio processo. Il tutto, del resto, conformemente al disposto dell'art. 60 del codice di procedura penale alla cui stregua assume la qualità di imputato la persona alla quale é attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio (oltre che nella richiesta di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'art. 555 e nel giudizio direttissimo).

  Ciò per sottolineare come le perplessità problematicamente avanzate dal Tribunale di Napoli circa il momento di effettiva chiusura delle indagini preliminari siano state correttamente superate dal giudice a quo, pervenendo a risultati interpretativi da considerare ormai ius receptum nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

  6. -- Poichè tutte le fattispecie sottoposte all'esame di questa Corte concernono ipotesi di misure cautelari eseguite dopo la richiesta di rinvio a giudizio (e prima della chiusura dell'udienza preliminare), appare necessario precisare come il momento di effettiva privazione dello status libertatis viene di regola assunto come punto di riferimento obbligato al fine di determinare se sia o no operante il regime di cui agli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, rivestendo valore del tutto marginale la circostanza che la misura sia stata disposta prima o dopo la chiusura delle indagini preliminari; nel senso che, poichè nei confronti di chi sia privato dello status libertatis dopo la richiesta di rinvio a giudizio viene predisposto un regime di cognizione delle fonti (e degli eventuali elementi) di prova raccolti che consente un compiuto apprestamento del diritto di difesa anche in relazione alla misura cautelare adottata, diverrebbe del tutto ininfluente verificare il momento di emissione del provvedimento che applica la misura, per essere il sistema predisposto in modo tale da permettere in ogni caso a chi si trovi in vinculis di contestare i fatti posti a base della custodia.

  Una soluzione alla quale può tuttavia addebitarsi di non considerare come la misura cautelare rimane comunque oggetto di valutazione per gli elementi posti a base di essa all'atto della sua adozione, contestabili dall'inquisito proprio in funzione del momento in cui il provvedimento é stato disposto; con la conseguenza che non diverrebbe sempre ininfluente il fatto che la misura sia stata adottata nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, sulla base delle fonti di prova ritenute rilevanti in quel momento) ovvero dopo la richiesta di rinvio a giudizio (e, quindi, sulla base di una valutazione - pure comparativa - delle fonti di prova e degli elementi di prova acquisiti a norma dell'art. 422 del codice di procedura penale o a mezzo dell'incidente probatorio). Così da delineare un diverso contenuto dell'interrogatorio di garanzia espletato dopo la richiesta di rinvio a giudizio, a seconda che il provvedimento sia stato adottato antecedentemente o successivamente all'inizio dell'azione penale.

  7. -- Ma, prescindendo da tali rilievi, che attengono non al se ma al contenuto dell'interrogatorio, rimane come soluzione interpretativa così collaudata da essere ormai assurta al ruolo di "diritto vivente" la statuizione scaturita anche da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non contestata dalla giurisprudenza che ne é seguita - in base alla quale se la custodia cautelare viene disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari ovvero se la persona contro la quale é stato emesso il provvedimento custodiale viene catturata dopo la conclusione di quella fase, ancorchè l'ordinanza custodiale sia stata emessa durante le indagini preliminari - non sussiste più l'obbligo dell'interrogatorio nei termini indicati dall'art. 294 del codice di procedura penale e non può attivarsi la relativa comminatoria di cessazione di efficacia del titolo ex art. 302 dello stesso codice (così Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, Dell'Omo).

  Poichè una simile statuizione, oltre a costituire un approdo interpretativo pressochè incontrastato in giurisprudenza, risulta anche rispondente alla lettera delle disposizioni sottoposte al vaglio di questa Corte, incentrandosi le residue, e peraltro superate, perplessità ermeneutiche esclusivamente sull'individuazione del momento di chiusura delle indagini preliminari, occorre a questo punto individuare le ragioni che hanno determinato la Corte di cassazione ad affermare la puntuale coerenza tra l'interpretazione letterale e l'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni sottoposte a censura nonchè a pervenire, per due volte, alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta, invece, ora al vaglio di questa Corte.

  8. -- La ratio decidendi alla base della ricordata interpretazione delle Sezioni unite é nel senso che, poichè l'interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale ha la funzione di assicurare in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il giudice e l'attivazione di una immediata possibilità di discolpa, l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare, la detta esigenza deve intendersi superata quando, concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero eserciti l'azione penale con la formulazione dell'imputazione in uno dei modi previsti dai titoli II, III, IV e V del libro sesto ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio.

  Una ratio che appare maggiormente evidenziata da quelle decisioni che hanno perentoriamente disatteso le questioni di legittimità degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, incentrate sempre sugli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che, una volta chiusa la fase delle indagini preliminari, l'indagato, ormai divenuto imputato, ha già avuto occasione di far conoscere le prove a suo favore nel corso dell'udienza preliminare o comunque il giudice ha avuto la possibilità di valutare le dette prove (Cass., Sez. I, 1° dicembre 1993, D'Ambrosi); ovvero, con più specifico riferimento a fattispecie vicine alle ipotesi all'esame di questa Corte, che, una volta richiesto il rinvio a giudizio ad opera del pubblico ministero, i tempi sono obbligati, dovendo l'udienza preliminare essere fissata entro un termine non superiore a trenta giorni, conseguentemente potendo il controllo giurisdizionale attivarsi anche sullo status custodiae dell'imputato che può così esporre le proprie difese; senza contare la proposizione della richiesta di riesame a mezzo della quale é consentito all'imputato, nei termini brevi di cui all'art. 309, comma 9, del codice di procedura penale, di essere sentito e di svolgere ogni difesa davanti al tribunale della libertà, limitatamente alla legittimità della misura cautelare (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1995, Castiglia).

  9. -- Le disposizioni denunciate contrastano sia con l'art. 3 sia con l'art. 24 della Costituzione.

  Relativamente alla violazione del principio di eguaglianza non può omettersi di rilevare come l'affermazione secondo cui, una volta chiusa la fase delle indagini preliminari, avendo l'indagato (ormai divenuto imputato) la possibilità di conoscere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate (oltre che i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari) trasmessi al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero (art. 416, comma 2), documentazione depositata nella cancelleria del giudice, con notificazione dell'avviso al difensore della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2, e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419, comma 2), risulti fondata su una non compiuta individuazione della funzione dell'interrogatorio di garanzia.

  Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per effetto della richiesta di rinvio a giudizio l'imputato é posto in condizione di conoscere gli elementi a suo carico, così da rendere inutile l'espletamento dell'immediato interrogatorio davanti al giudice, ed eccessivo l'effetto caducatorio previsto nell'art. 302, tanto più nel periodo che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla celebrazione dell'udienza preliminare; senza contare che, a norma dell'art. 421, comma 2, l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65.

  Ma al riguardo é da considerare: a) che il termine tra la data della richiesta e la data dell'udienza, essendo un termine che per legge (art. 418, comma 2) può arrivare a trenta giorni, non esclude l'eventualità che, quanto meno per tale periodo di tempo, l'imputato in vinculis possa essere sottratto alla prima presa di contatto con il giudice avente ad oggetto esclusivo la legittimità dello status custodiae; b) che, per giunta, detto termine, é da ritenere soltanto ordinatorio e dunque non esclude la possibilità che l'interrogatorio possa essere ulteriormente differito; c) che l'interrogatorio in sede di udienza preliminare di cui all'art. 421, comma 2, secondo periodo - incentrato sul meritum causae, salva la possibilità di richiedere, in quella sede, la revoca della misura - differisce profondamente dall'interrogatorio previsto dall'art. 294, avente ad esclusivo oggetto la verifica da parte del giudice della sussistenza e del permanere delle condizioni legittimanti la custodia: e ciò in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in libertà ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa.

  In ogni caso, la cognizione degli atti delle indagini preliminari non é elemento da solo sufficiente a differenziare le due situazioni in misura da rendere esorbitante, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (e, quel che più conta, a non compromettere l'esercizio del diritto di difesa, in-scindibile, per questo profilo, dal giudizio sulla conformità della norma all'art. 3 della Costituzione). Se é vero, infatti, che ci si trova di fronte a momenti procedimentali diversi, la detta diversità non risulta in grado di rendere razionalmente giustificata nel secondo caso l'omissione dell'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di procedura penale.

  10. -- A risultarne compromessa é pure, dunque, l'osservanza dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, privandosi l'imputato in vinculis del più efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta; di quel colloquio, cioé, con il giudice relativo alle condizioni che hanno legittimato l'adozione della misura cautelare ed alla loro permanenza. Non a caso, sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (in vigore per l'Italia dal 1977) sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel 1955), chiedono la più tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione dello status libertatis é avvenuta. Il tutto con precisi riverberi sul diritto alla libertà personale protetto dall'art. 13 della Costituzione, trascurandosi altrimenti che l'interrogatorio rappresenta una sorta di controllo successivo sulla legittimità della custodia tanto da collegarsi direttamente al diritto al writ of habeas corpus secondo le opzioni seguite durante il dibattito all'Assemblea Costituente. Così da condurre alla conclusione che il diretto collegamento con la tutela della libertà personale attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo esclude di norma la compatibilità con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo" - come enuncia espressamente il comma 3 dell'art. 294 del codice di procedura penale - "di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dai precedenti artt. 273, 274 e 275" (v. sentenza n. 384 del 1996).

  11. -- Nè, al fine di superare il contrasto con i parametri costituzionali più volte ricordati, può utilmente farsi riferimento alla possibilità per l'imputato di proporre la richiesta di riesame o di domandare la revoca del provvedimento cautelare.

  11.1. -- Quanto al primo rimedio, é agevole contrapporre che il procedimento di riesame costituisce una fase incidentale che prescinde dall'interrogatorio di garanzia, tanto che l'omissione di tale atto é deducibile (almeno di regola) non come motivo di riesame ma soltanto attraverso un'apposita richiesta da far valere davanti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, in caso di reiezione della richiesta, davanti allo stesso "tribunale del riesame" con l'appello previsto dall'art. 310 del codice di procedura penale.

  Il fatto, poi, che a norma del comma 8 dell'art. 309, al procedimento di riesame, svolgendosi nelle forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale, possa partecipare l'imputato, non può venire enfatizzato. Vero é che il comma 4 dello stesso art. 127 (articolo appositamente richiamato dall'art. 309, comma 8) prevede il rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (nel quale caso potrà essere sentito a sua richiesta prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza, a meno che non si imponga "la diretta assunzione del medesimo affinchè il giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo diretto e completo"; v. sentenza n. 45 del 1991). Ma al riguardo appare decisivo il rilievo che mentre "audizione" non equivale ad "interrogatorio", l'oggetto dell'audizione stessa resterà strettamente circoscritto al contenuto delle doglianze fatte valere con il gravame. Inoltre la partecipazione al procedimento di riesame, inserendosi in una procedura che non coinvolge il giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, non può essere in alcun modo assimilata all'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale: un atto che, per espressa disposizione di legge, può provocare, anche d'ufficio, la revoca della custodia cautelare, secondo il disposto dell'art. 294, comma 3.

  Nè può essere trascurato che l'attivazione del procedimento di riesame é riservata all'indagato (o all'imputato) ovvero al suo difensore, laddove l'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale costituisce preciso dovere del giudice, un dovere da assolvere in un termine immediatamente a ridosso dell'inizio della custodia. Con in più l'impossibilità di effetti caducatori della misura al di fuori di quelli scaturenti dal combinato disposto dei commi 5, 9 e 10 dell'art. 309, la cui ratio viene esclusivamente a ricollegarsi a precise intempestività ritenute processualmente rilevanti nell'ambito della procedura incidentale.

  11.2. -- Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione all'interrogatorio che il giudice é tenuto ad assumere in caso di richiesta di revoca della misura.

  A parte il fatto che l'istituto in parola si colloca in una serie procedimentale profondamente diversa rispetto a quella in cui si inserisce l'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di procedura penale e fisiologicamente coesiste con tale interrogatorio, presupposto per il compimento di tale atto é che l'istanza di revoca o di sostituzione della misura sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati (art. 299, comma 3-ter, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

  12. -- Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, e dell'art. 302, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari" (così da adattare il dettato di questa disposizione alla nuova configurazione normativa dell'art. 294).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia;

  2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 del codice di procedura penale limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari".

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.