Ordinanza n. 74

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ORDINANZA N. 74

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 dal Tribunale di Catania, nel procedimento civile vertente tra Tomaselli Francesco e Comune di Adrano, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte il 24 aprile 1996), ha sollevato -- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -- questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), perché consente al professionista, in caso di giudizi arbitrali o peritali, di richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze;

  che, a parere del rimettente, tale previsione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli ingegneri e gli architetti e le altre categorie professionali, irrazionalmente disponendo il versamento dell'intera somma, che potrebbe poi rivelarsi eccessiva, soltanto in pendenza del giudizio arbitrale e non anche di quello ordinario, e così realizzando un asserito impedimento all'esercizio del diritto di difesa.

  Considerato che il giudice a quo afferma apoditticamente la rilevanza della questione nella "decisione", senza minimamente motivare al riguardo;

  che inoltre nessuna indicazione viene fornita circa la natura del predetto giudizio, né è possibile desumerne alcuna dal contesto della motivazione; al punto che non è neppure verificabile la legittimazione del giudice istruttore a sollevare detta questione, essendo la narrativa dell'ordinanza di rimessione limitata alla mera premessa: "vista l'istanza ... con la quale [il professionista] chiede il deposito ...";

  che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.