Ordinanza n. 62

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ORDINANZA N.62

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA    

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Gaetano Rago e l'INPS, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visti gli atti di costituzione di Gaetano Rago e dell'INPS;

  udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

  uditi gli avvocati Alfredo Contieri e Roberto Marrama per Gaetano Rago e Giovanni Mulas per l'INPS.

  RITENUTO che, nel corso di un giudizio tra Gaetano Rago e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), il Pretore di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari), "nonché di tutte le norme successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla determinazione della somma dei contributi agricoli unificati";

  che, ad avviso del giudice rimettente, il sistema di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali, posti a carico dei datori di lavoro in agricoltura, è determinato in base all'effettivo impiego di manodopera per ogni azienda agricola, senza considerare le differenze fra i diversi tipi di coltura praticati o tra le diverse aree, con conseguente maggiore impiego di manodopera;

  che tale sistema unitario ed indifferenziato di determinazione delle quote contributive, non attribuendo alcun rilievo alla redditività dei terreni e delle colture, violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), con disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, a danno di coloro che devono impiegare manodopera in maggiore quantità; lo stesso sistema di determinazione delle quote contributive sarebbe, inoltre, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), limitata dalla mancanza di remunerazione per l'imprenditore;

  che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Gaetano Rago, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

  che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

  CONSIDERATO che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale, né consente di desumere l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria, della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente;

  che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e non specificamente individuate (articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, "nonché [...] tutte le norme successive che concorrono [....] alla determinazione della somma dei contributi agricoli");

  che, per tali ragioni (ordinanze nn. 424 e 185 del 1996), la questione è manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari), nonché di tutte le norme successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla determinazione della somma dei contributi agricoli unificati, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Presidente: Dott. Renato Granata

Redattore: Prof. Cesare Mirabelli

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.