Ordinanza n. 49

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ORDINANZA N. 49

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Gatto Umberto contro la Regione Veneto ed altra, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Valerio Onida.

RITENUTO che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 (r.o. n. 150 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24, 32 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), "e delle successive reiterazioni";

che, secondo il remittente, la disposizione denunciata, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge la commissione unica del farmaco, di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologia nonché alla identificazione delle patologia stesse, avrebbe escluso, fino alla scadenza di un termine divenuto nella prassi (s'intende, per la reiterazione dei decreti-legge) incertus quando, la vigenza di qualsivoglia procedura amministrativa idonea a consentire agli assistiti di ottenere la prosecuzione dell'erogazione gratuita di farmaci inclusi fra quelli di fascia "C", cioè a totale carico dell'utente, di cui pure sia stata riconosciuta l'essenzialità terapeutica;

che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, con disposizione riprodotta successivamente nei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 518; 29 ottobre 1994, n. 603; 23 dicembre 1994, n. 722; 28 febbraio 1995, n. 57; 29 aprile 1995, n. 135, aveva previsto che, qualora un assistito dal Servizio sanitario nazionale avesse assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffrisse, di essere trattato con medicinali di fascia "C", la Unità sanitaria locale competente provvedesse a dispensare gratuitamente gli stessi, purché l'assoluta necessità del trattamento fosse stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità a criteri adottati dalla commissione unica del farmaco (criteri in effetti adottati con provvedimento del 25 luglio 1994, e successivamente con provvedimento del 28 novembre 1994, che domandava alle Regioni il compito di dettare alle USL le modalità per garantire ai cittadini la dispensazione di detti farmaci): procedura di riconoscimento che era stata applicata al ricorrente nel giudizio a quo, le prime due volte con esito positivo e la terza volta, al contrario, con esito negativo, avendo l'apposita commissione regionale negato al ricorrente la dispensabilità del farmaco richiesto, con provvedimento impugnato nel giudizio davanti all'autorità remittente;

che la disposizione da ultimo citata non è più stata riprodotta nei decreti-legge succedutisi dopo quello del 29 aprile 1995, n. 135, essendosi viceversa rimesso alla commissione unica del farmaco il compito di provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie medesime (art. 3, comma 4, del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, riprodotto nell'art. 3, comma 4, del d.l. 28 agosto 1995, n. 362 - la disposizione impugnata - e successivamente nelle corrispondenti disposizioni dei dd.ll. 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, 26 aprile 1996, n. 224): senza che la commissione unica del farmaco adottasse il provvedimento ivi previsto;

che, secondo il giudice remittente, tale ultima disposizione violerebbe anzitutto gli artt. 24 e 113 della Costituzione, atteso che la temporanea mancanza di ogni procedimento diretto a disporre la dispensazione gratuita dei farmaci in questione lederebbe il diritto alla difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, poiché la funzione giurisdizionale resterebbe paralizzata, in assenza di strumenti amministrativi per dare esecuzione ad una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, e ciò nonostante che il legislatore abbia previsto, a regime, la tutelabilità della situazione giuridica fatta valere in giudizio;

che, inoltre, la disposizione denunciata violerebbe l'art. 32 della Costituzione, in quanto l'assenza di strumenti amministrativi idonei a disporre la dispensazione gratuita di farmaci essenziali precluderebbe di fatto, dato il costo estremamente elevato di taluni farmaci, la possibilità per l'assistito di accedere ad essi, con lesione del diritto alla salute di coloro i quali abbiano assoluto bisogno dei farmaci medesimi.

CONSIDERATO che la norma impugnata non è stata più riprodotta nei decreti-legge reiterati in materia di farmaci e di sanità succeduti a quello del 26 aprile 1996, n. 224;

che, peraltro, nel frattempo è entrata in vigore la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 129, stabilisce fra l'altro che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge "la commissione unica del farmaco

provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla definizione delle patologie stesse", prevedendo altresì che tali farmaci sono collocati nelle fasce "A" e "B" (a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale);

che dunque la disposizione impugnata (pur, inspiegabilmente, riprodotta testualmente ancora in tre decreti-legge successivi alla legge n. 549 del 1995) è stata sostituita da una disposizione di contenuto corrispondente, ma con varianti che incidono proprio sul termine la cui incertezza è posta dal remittente a fondamento della proposta questione di costituzionalità, stabilendosi un termine certo, e già decorso, per la identificazione dei farmaci che, in forza della loro assoluta necessità in rapporto a determinate patologie, sono dispensati a carico totale o parziale del servizio sanitario nazionale;

che, pertanto, devono restituirsi gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della citata sopravvenuta disposizione dell'art. 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.