SENTENZA N. 3
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
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Dott. Renato GRANATA, Presidente
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Prof. Giuliano VASSALLI
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Prof. Francesco GUIZZI
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Prof. Cesare MIRABELLI
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Prof. Fernando SANTOSUOSSO
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Avv. Massimo VARI
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Dott. Cesare RUPERTO
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Dott. Riccardo CHIEPPA
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Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
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Prof. Valerio ONIDA
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Prof. Carlo MEZZANOTTE
-
Avv. Fernanda CONTRI
-
Prof. Guido NEPPI MODONA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116,
comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 dal Pretore di Ascoli
Piceno, nel procedimento penale a carico di Barbagrigia
Salvatore, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il
Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto
in fatto
1. -- Nel corso del procedimento penale a carico di Barbagrigia Salvatore, imputato del reato previsto
dall'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), per aver circolato alla guida di un motociclo
"Yamaha 660" sprovvisto della patente prescritta, il Pretore di
Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del predetto articolo.
Osserva il giudice a quo che vi sarebbe una irragionevole
disparità di trattamento fra l'ipotesi, soggetta a sanzione penale, in cui il
titolare di patente di categoria B circoli alla guida del motociclo senza
specifico titolo di abilitazione (la patente di categoria A) e quella,
sottoposta a semplice sanzione amministrativa, in cui il medesimo titolare di
patente B guidi un qualsiasi autoveicolo per il quale sia richiesta patente di
categoria superiore.
Tale disparità sarebbe giustificabile se e in quanto si
configurasse ragionevolmente, per il caso in esame, un obiettivo giudizio di
maggiore pericolosità rispetto all'ipotesi di guida d'un autoveicolo per il
quale sia richiesta la patente di categoria superiore alla B. Le due
fattispecie appaiono invece equivalenti, per quanto attiene alla pericolosità,
ove si pensi alla guida d'un autoveicolo di grandi dimensioni (ad esempio, un
autosnodato) da parte di chi non sia munito della patente C. Di qui, la non
manifesta infondatezza per disparità di trattamento.
2. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la manifesta inammissibilità, richiamando la sentenza n. 246 del
1995 di questa Corte e sottolineando la mancanza di nuovi argomenti
meritevoli di un ulteriore esame.
Considerato
in diritto
1. -- Viene riproposta all'esame della Corte, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede una sanzione penale in luogo
dell'originaria sanzione amministrativa stabilita per tutte le altre ipotesi
similari. La fattispecie in esame è quella della guida di un motoveicolo, con
cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e potenza superiore a 11 cavalli,
da parte di persona munita della patente di categoria B e non invece di quella
prescritta, la A, giusta gli artt. 3 e 5 del decreto 8 agosto 1994 del
Ministero dei trasporti e della navigazione - che ha recepito la direttiva del
Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, concernente le patenti di guida -
emanato ai sensi dell'art. 229 del codice della strada e dell'art. 406 del
regolamento di esecuzione di esso (d.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495).
La denunciata disparità di trattamento si configurerebbe in
relazione alla previsione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.
125, comma 3, del codice della strada, per l'ipotesi che il medesimo titolare
di patente B guidi un qualsiasi autoveicolo per il quale sia richiesta una
patente di categoria superiore o diversa (in proposito il Pretore rimettente fa
l'esempio della conduzione d'un autosnodato).
2. -- Questa Corte ha già affrontato la medesima questione
con la sentenza
n. 246 del 1995, dando conto della complessa vicenda legislativa, nazionale
e comunitaria, che ha portato all'attuale disciplina, caratterizzata dalla
sanzione amministrativa (art. 125, commi 3 e 5) per tutte le ipotesi di
circolazione alla guida di un autoveicolo diverso da quello per il quale è
stata rilasciata la patente posseduta (categoria B, C o D) e dalla sanzione
penale (art. 116, comma 13) per l'ipotesi di guida di motoveicoli con
cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e di potenza superiore a 11
cavalli, giusta quanto dispone l'art. 5 del citato d.m.
8 agosto 1994. Sulla base della rilevata sproporzione, la Corte aveva invitato
il legislatore a scegliere per le situazioni analoghe un unico tipo di
previsione sanzionatoria.
3. -- Va ricordato che in origine il legislatore aveva
stabilito per tutte le fattispecie l'applicazione d'una sanzione
amministrativa, ma in seguito all'adeguamento del codice della strada alla
disciplina della patente comunitaria (legge 16 marzo 1988, n. 111) aveva
inopinatamente differenziato il comportamento illecito, qui esaminato,
discriminandolo in peius con la previsione della
sanzione penale.
La Corte ha già osservato, e non può non ribadire in questa
sede, che tale differenziazione è palesemente arbitraria, perché punisce un
comportamento, che non è certo di maggiore gravità, con una sanzione più severa
(arresto congiunto con l'ammenda) che si applica a chi non abbia conseguito
alcuna abilitazione alla guida o che gli sia stata revocata, o non rinnovata,
per mancanza dei requisiti previsti dal codice.
4. -- Essendo rimasta invariata la situazione normativa
nonostante l'invito rivolto dalla Corte al legislatore con la sentenza n. 246 del
1995, il comma 13 dell'art. 116 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, va pertanto dichiarato costituzionalmente
illegittimo, nella parte in cui punisce con la sanzione penale colui che -
munito di patente di categoria B, C o D - guida un veicolo per il quale è
richiesta patente di categoria A.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma
13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
nella parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente
di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta patente di
categoria A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Renato
Granata, Presidente
Francesco
Guizzi, Redattore
Depositata in
cancelleria il 10 gennaio 1997.