Sentenza n. 416 del 1996

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SENTENZA N. 416

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Pier Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 14 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 20 marzo 1996 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1.1. -- Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti ha sollevato nel corso di un procedimento penale, con ordinanza del 14 dicembre 1995 (R.O. 192 del 1996), questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

1.2. -- Dopo aver respinto una eccezione di incostituzionalità prospettata dalla difesa relativamente all'art. 384, primo comma, cod. pen., perche' non rilevante nel processo data l'impossibilità di configurare in concreto gli estremi di questa specifica disposizione, il giudice rimettente reputa viceversa rilevante, e non manifestamente infondata, altra eccezione dedotta dalla parte, relativa questa volta all'art. 384, secondo comma, del codice penale: tale norma prevede una speciale causa di non punibilità in favore - tra altre ipotesi - di coloro che per legge avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, ma solo in relazione ai reati di false informazioni al pubblico ministero o di falsa testimonianza (artt. 371-bis e 372 cod. pen.) e non anche in relazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che sia consistito nel rendere dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria.

Avuto riguardo al caso verificatosi nel procedimento a quo, in cui e' imputata di favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all'epoca convivente di fatto con altro imputato, il giudice rimettente osserva: a) che il presupposto dell'applicazione della speciale causa di non punibilità dell'art. 384, secondo comma, cod. pen. e' individuato nella facoltà di astensione dall'obbligo dichiarativo e testimoniale; b) che l'art. 199 cod. proc. pen. prevede, al riguardo, tale facoltà di astensione, quanto alla testimonianza, anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza; c) che la stessa facoltà di astenersi e' riconosciuta anche in ordine alle informazioni rese alla polizia giudiziaria (ex art. 351 cod. proc. pen.), giacche' le dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli artt. 500 e 512 cod. proc. pen., lo stesso valore nel processo di quelle rese al pubblico ministero.

Una volta rilevato che sussiste uno stesso presupposto, consistente nella facoltà di astensione dal rendere le dichiarazioni nelle varie sedi e dinanzi a diversi soggetti del processo, risulta priva di ragionevole giustificazione e pertanto lesiva dell'art. 3 della Costituzione l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. ai soli reati ivi considerati, e cioe' alla falsa testimonianza e alle false informazioni dinanzi al pubblico ministero, e non anche al reato di favoreggiamento personale allorche' - e limitatamente al caso in cui - questo consista in dichiarazioni non veritiere rese dinanzi alla polizia giudiziaria.

1.3. -- Nel giudizio così promosso e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

L'interveniente osserva che la questione sollevata sollecita, senza volerlo (perche' anteriore), a completare l'esame della tematica <rimasta in sospeso> a seguito della sentenza n. 8 del 1996 della Corte costituzionale.

La questione, infatti, e' formulata non già secondo l'impostazione della parificazione tra rapporto coniugale e convivenza di fatto, agli effetti dell'art. 384, primo comma, cod. pen., impostazione questa già respinta dalla Corte, bensì e' prospettata in linea con le osservazioni contenute nella richiamata decisione circa la <ipotizzata discriminazione ... [concernente] ... non più soggetti distinti (il coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella specie: un convivente), a seconda dell'autorità ricevente le sue dichiarazioni ...>, e in rapporto alla causa di non punibilità apprestata dal secondo comma dell'art. 384 cod. pen.. Pur così formulata, però, la questione - anche a voler trascurare che si tratta di una richiesta di pronuncia additiva - non e' fondata, ad avviso dell'Avvocatura: da un lato, non qualsiasi mendacio in sede di dichiarazioni alla polizia giudiziaria integra il reato di favoreggiamento, occorrendo a tal fine il verificarsi di tutti gli estremi della fattispecie di pericolo; dall'altro, non può dirsi irrazionale la scelta legislativa di rinunciare alla pretesa punitiva nei confronti di chi abbia alterato un mezzo di prova, come la testimonianza, e di non rinunciarvi, invece, nei riguardi di chi, anche se con dichiarazione analoga, ma resa in uno stadio diverso del procedimento, produce l'effetto di <aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa>, come prevede la fattispecie incriminatrice che trova applicazione in tali ipotesi. La diversa incidenza delle due condotte - solo sul regime della prova, l'una; sull'investigazione e sulla ricerca dell'indagato, l'altra - giustifica in conclusione, in riferimento al parametro costituzionale invocato, la diversa disciplina apprestata dalla norma denunciata.

2. -- Questione analoga e' stata sollevata dal Tribunale di Torino, con ordinanza del 20 marzo 1996 (R.O. 531 del 1996) emessa nel corso del medesimo procedimento penale nel quale era stata sollevata, dallo stesso Tribunale, la questione relativa all'art. 384, primo comma, cod. pen., poi decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 1996 citata.

Muovendo dalle notazioni contenute in quella decisione, il giudice rimettente sottopone a verifica di costituzionalità, sul piano della ragionevolezza, la mancata inclusione del reato di favoreggiamento personale tra quelli per cui può operare la causa di non punibilità in argomento, nonostante la comune disciplina processuale quanto alla facoltà di astensione, e in relazione al medesimo soggetto (nella specie, una persona convivente di fatto dell'imputato), richiamando a sostegno del quesito le considerazioni svolte nella citata sentenza n. 8 del 1996.

Considerato in diritto

1. -- Il secondo comma dell'articolo 384 del codice penale esclude la punibilità di chi abbia reso false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) e falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), se il fatto e' commesso da chi per legge avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza.

L'esclusione della punibilità non e' invece prevista nei confronti dei medesimi soggetti, nel caso di reato commesso attraverso informazioni non veritiere assunte dalla polizia giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 4 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356). I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale di tale omissione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto del canone della razionalità delle scelte legislative.

2. -- Poiche' le ordinanze di rinvio investono la medesima disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. -- La questione e' fondata.

4.1. -- L'art. 199 del codice di procedura penale riconosce la facoltà di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di vita: i prossimi congiunti (comma 1), l'adottante o l'adottato nonche' - limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale - chi convive o ha convissuto in rapporto di fatto, il coniuge separato, la persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3). Dell'esistenza di tale facoltà, questi soggetti, a pena di nullità, devono essere avvertiti dal giudice, il quale li interpella circa la loro volontà di astenersi (comma 2). In forza poi della serie di rinvii al suddetto articolo 199 operati dall'art. 362, nonche', attraverso l'art. 362, dall'art. 351, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura penale, la suddetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informazioni rese al pubblico ministero e alle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.

Ai soggetti indicati dall'art. 199 cod. proc. pen. si applica dunque la medesima disciplina processuale, quali che siano le autorità che raccolgono le dichiarazioni e quale che sia il momento processuale in cui esse siano rese. Non solo: attraverso il medesimo meccanismo di rimandi, l'identità di disciplina processuale si unisce all'identità degli obblighi e dei limiti degli obblighi che gravano sui dichiaranti, previsti dagli articoli 197 (Incompatibilità con l'ufficio di testimone), 198 (Obblighi del testimone, che comprende esplicitamente quello di rispondere secondo verità alle domande), 200 (Segreto professionale), 201 e 202 (Segreto d'ufficio e di Stato) e 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale.

A tale identità di disciplina prevista dal codice di procedura penale non corrisponde peraltro un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte all'Autorità giudiziaria, al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. Di fronte all'Autorità giudiziaria, il mendacio e la reticenza configurano il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e, di fronte al pubblico ministero, il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.). Manca invece una figura di reato specifica, relativamente alle informazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria [incluse nella stesura originaria dell'art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria), secondo la formulazione contenuta nell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1992, n. 306 ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7 agosto 1992, n. 356]. Le false informazioni alla polizia giudiziaria, tuttavia, pur non rientrando in una specifica figura di reato, non cadono necessariamente nel campo del penalmente irrilevante, non essendo escluso, in linea di principio, che esse possano concorrere, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, a integrare il reato di favoreggiamento personale, a norma dell'art. 378 cod. pen..

Stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372 e non potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all'art. 378 e' fatto, in altro contesto, dal primo, la non punibilità delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria.

4.2. -- Ma che la ricerca di plausibili ragioni giustificative di tale diversità di disciplina possa avere esito positivo e' escluso da queste constatazioni: (a) l'identità di condotte materiali che possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi, innanzitutto; (b) l'omogeneità del bene protetto, non necessariamente identico ma in ogni caso consistente nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (massime all'inizio del procedimento) e quelle della ricerca della verità (massime alla fine del processo) si sommano inestricabilmente, cosicche' gli artt. 378, 371-bis e 372 finiscono in pratica per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa - per predominante giurisprudenza - l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d'una di tali norme, secondo lo schema del concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.); (c) l'identica rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero (art. 500 e 512 cod. proc. pen.); (d) la gravità dei fatti di reato, quale risulta dagli apprezzamenti del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria e per quello di fronte al pubblico ministero (la reclusione fino a quattro anni, secondo, rispettivamente, l'art. 378, primo comma, e l'art. 371-bis, primo comma, cod. pen.) - misura inferiore a quella prevista dall'art. 372 cod. pen. per la falsa testimonianza (la reclusione da due a sei anni).

Ma soprattutto conduce a ritenere irrazionale l'anzidetta disparità di trattamento la scelta operata dal legislatore processuale - attraverso l'art. 199 cod. proc. pen. e i rinvii a esso contenuti negli artt. 362 e 351 - di attribuire rilevanza ai rapporti interpersonali ivi indicati in tutte le circostanze in cui il soggetto sia chiamato a rendere informazioni, quale che sia l'autorità che deve raccoglierle e senza distinzioni di fasi processuali.

La diversità di disciplina, che può riguardare comportamenti materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica ne' rispetto alle conseguenze ne' rispetto alla gravità dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo. Da ciò consegue l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 384 del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria previste dall'art. 351 del codice di procedura penale.

Alla relativa declaratoria tramite una decisione che aggiunge altri casi di non punibilità a quelli già previsti, non osta il carattere della norma censurata, carattere derogatorio rispetto al normale regime della punibilità.

Il legislatore, infatti, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/96.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/12/96.