Ordinanza n. 413 del 1996

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ORDINANZA N. 413

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

emessa nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo, il 9 febbraio 1996 dal Tribunale di Torino, il 27 febbraio 1996 dal Tribunale di Benevento, il 16 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo, il 2 aprile 1996 dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 22 febbraio 1996 dal Tribunale di Trento, il 24 gennaio 1996 dal Tribunale di Pistoia, il 29 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Trento, il 10 aprile 1996 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Cosenza, il 16 febbraio 1996 dal Tribunale di Bari, il 30 gennaio 1996 dal Tribunale di Benevento, il 16 febbraio 1996 dal Tribunale di Bari, il 21 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Ragusa, il 29 gennaio 1996 dal Tribunale di Patti, l'8 febbraio 1996 dal Tribunale di Palmi, il 13 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 26 marzo 1996 dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 3 aprile 1996 dal Tribunale di Sulmona, il 22 marzo 1996 dal Tribunale di Bari, il 18 marzo 1996 dal Tribunale di Vasto, il 10 maggio 1996 dal Tribunale di Rovigo, il 28 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il 2 aprile 1996 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Como, il 26 gennaio 1996 dal Tribunale di Cassino, il 30 aprile 1996 dal Tribunale di Bari, il 2 aprile 1996 dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 17 aprile 1996 e il 10 aprile 1996 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Cosenza, il 20 giugno 1996 dal Tribunale di Frosinone, il 7 marzo 1996 dal Tribunale di Padova e il 25 giugno 1996 dal Tribunale di Ancona rispettivamente iscritte ai nn. 501, 511, 521, 566, 568, 589, 590, 591, 593, 598, 604, 609, 612, 613, 624, 630, 634, 724, 726, 727, 735, 736, 829, 858, 884, 889, 906, 919, 920, 965, 973 e 978 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 26, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione della Servizi tecnici s.p.a., di Pacco Santino ed altro, di Borghetto Michele ed altri, di Siciliani Teresa, di Bonazzi Antonio ed altri, e del Comune di Senigallia, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che nel corso di trentadue giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di appello di Palermo, Trento, Milano, Reggio Calabria ed i Tribunali di Torino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi Trento, Pistoia, Cosenza, Bari, Ragusa, Patti, Palmi, Sulmona, Vasto, Rovigo, Como, Cassino, Frosinone, Padova ed Ancona hanno sollevato - in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3, 10, 24, 28, 42, 97 e 113 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che in tutti i riferiti giudizi (tranne in quelli relativi alle ordinanze dei tribunali di Cosenza, Ragusa, e Frosinone) e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che nei procedimenti relativi alle ordinanze dei Tribunali di Rovigo, Bari ed Ancona, vi e' stata anche costituzione di parti private.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata e' già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le odierne questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/12/96.

Renato GRANATA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/12/96.