Ordinanza n. 410 del 1996

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ORDINANZA N. 410

 

ANNO 1996

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Pier Alberto CAPOTOSTI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 gennaio, il 3 maggio, il 7 maggio e il 1° febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 572, 729, 860, 870 e 871 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 34 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

 

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

 

RITENUTO che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 5 gennaio 1996 (r.o. 572 del 1996), del 1° febbraio 1996 (r.o. 870 e 871 del 1996), del 3 maggio 1996 (r.o. 729 del 1996) e del 7 maggio 1996 (r.o. 860 del 1996), emesse nel corso di altrettanti distinti procedimenti incidentali di ricusazione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento a diversi parametri costituzionali, individuati in quelli riferibili agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione;

 

CONSIDERATO che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

 

che questa Corte, con diverse decisioni (ordinanze nn. 24, 232, 279 e 333 del 1996), ha più volte dichiarato manifestamente infondate identiche questioni, osservando, in particolare, che la previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di "giudizio" (sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non costituisce attività di giudizio inteso come attività preordinata alla decisione di merito sull'oggetto del processo;

 

che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

 

Renato GRANATA, Presidente

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.