Ordinanza n. 406 del 1996

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ORDINANZA N.406

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promossi con due ordinanze emesse il 27 settembre 1995 e il 15 maggio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nei giudizi di responsabilità promossi dal Procuratore regionale nei confronti di Russello Vincenzo ed altri e di Caldara Vincenzo ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 191 e 905 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse rispettivamente in data 27 settembre 1995 (R.O. n. 191 del 1996) e in data 15 maggio 1996 (R.O. n. 905 del 1996), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) nella parte in cui non consente, nei giudizi di responsabilità amministrativa, che le parti possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

che, ad avviso del collegio rimettente, tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai giudizi pensionistici innanzi alla stessa Corte dei conti, per i quali non opera la riserva a favore degli avvocati c.d. cassazionisti; nonché con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (tale dovendosi intendere il parametro costituzionale invocato anche nella ordinanza R.O. n. 905 del 1996 pur recante nel dispositivo il più generale richiamo all'art. 24 della Costituzione in considerazione della specificazione contenuta nella parte motiva della stessa ordinanza) per l'ingiustificato maggior onere che la disposizione in questione comporterebbe per le parti private nei giudizi non pensionistici, costringendole ad avvalersi della prestazione di avvocati c.d. cassazionisti;

che in entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione.

CONSIDERATO che i giudizi, in quanto concernono questioni identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1996, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 161 del 1953, allora sollevata in riferimento al solo art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati, la questione ora proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, alla stregua delle affermazioni contenute nella citata sentenza n. 173 del 1996, è, altresì, da escludere il sospetto di vulnus all'art. 3 della Costituzione: la Corte ha, infatti, in quella pronuncia sottolineato che la esigenza di avvalersi, per i giudizi di responsabilità amministrativa, di un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento nella peculiarità della trattazione ivi svolta, e nella particolare preparazione ed esperienza all'uopo necessaria;

che, pertanto, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.