Ordinanza n. 405 del 1996

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ORDINANZA N.405

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 383, 669-ter, 669-quater, 669-quinquies del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1996 dal Giudice istruttore del Tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Soc. Bellatrix s.a.s. e Strapazzini Resine s.r.l., iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il Giudice relatore Fernando SANTOSUOSSO.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere un sequestro conservativo, l'adito Tribunale di Pesaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, degli artt. 383, 669, ter, quater e quinquies del codice di procedura civile;

che, ad avviso del giudice a quo, tale complesso di norme contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno chiesto un provvedimento cautelare prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e coloro i quali l'hanno chiesto successivamente, nonché tra chi richiede tale provvedimento in pendenza del giudizio di cassazione e chi lo richiede in altri gradi del giudizio;

che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbero lesi anche l'art. 24 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere la richiesta di provvedimento cautelare durante la pendenza del giudizio di cassazione, nonché l'art. 25 della Costituzione, in quanto, non potendosi ritenere la Corte di cassazione giudice strutturalmente idoneo alla concessione dei provvedimenti cautelari, il sistema non consentirebbe di conoscere ex ante con sicurezza quale sia il giudice competente in tale caso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

CONSIDERATO che il giudice a quo lamenta, in sostanza, l'incoerenza delle norme impugnate nella parte in cui non consentirebbero di individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di cassazione;

che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il sistema di norme impugnato in questa sede consente, mediante i vari strumenti interpretativi, di individuare il giudice competente anche nel caso in esame;

che tale compito di individuazione spetta al giudice del merito;

che, pertanto, la questione posta all'esame della Corte si risolve nella prospettazione di un dubbio interpretativo, la cui risoluzione è rimessa al giudice a quo, non potendo tale dubbio dare luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale;

che, infatti, come più volte affermato da questa Corte (ordinanza n. 427 del 1994), il sindacato di costituzionalità non è preordinato a valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme, bensì ad eliminare la norma eventualmente viziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 383, 669, ter, quater e quinquies del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  l'11 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.