Ordinanza n. 397 del 1996

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ORDINANZA N.397

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1996 dal Pretore di Pisa sul ricorso proposto da Conti Gabriella contro l'INPS, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Conti Gabriella e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un giudizio promosso da Conti Gabriella nei confronti dell'INPS, il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa il 27 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di prepensionamento delle lavoratrici del settore siderurgico, che queste possano godere dello stesso accredito di anzianità contributiva stabilito per i lavoratori dello stesso settore;

che, a parere del giudice a quo, il mancato riconoscimento in favore della ricorrente dello stesso accredito contributivo previsto per i lavoratori maschi dello stesso settore si risolverebbe nell'omessa considerazione da parte dell'INPS di quelle pronunce della Corte costituzionale che, con riguardo a casi analoghi, avevano riconosciuto alla lavoratrice il diritto a conseguire la medesima anzianità contributiva prevista per i lavoratori;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata chiedendo l'emissione di un provvedimento che non si discosti da quanto già in precedenza affermato da questa Corte;

che nel giudizio si è anche costituito l'INPS rilevando che identica questione risulta essere stata già decisa con le recenti ordinanze nn. 192 e 308 del 1996 e concludendo, pertanto, per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, nel decidere analoga questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, prevedente un piano di prepensionamento dei lavoratori siderurgici di età non inferiore a cinquant'anni se uomini e a quarantasette se donne, deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci anni;

che successivamente identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 308 del 1996;

che non essendo stati prospettati ulteriori e nuovi motivi di censura, la questione relativa alle lavoratrici del settore siderurgico deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.