Ordinanza n. 392 del 1996

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ORDINANZA N.392

 

ANNO 1996

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

 

-     Prof. Giuliano VASSALLI

 

-     Prof. Francesco GUIZZI

 

-     Prof. Cesare MIRABELLI

 

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-     Avv. Massimo VARI

 

-     Dott. Cesare RUPERTO

 

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

 

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

 

-     Prof. Valerio ONIDA

 

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 1° marzo 1996 dal Tribunale militare di La Spezia, il 6 febbraio 1996 dal Tribunale di Salerno, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di Modena, il 13 marzo ed il 25 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il 18 aprile 1996 dalla Corte d'assise di Cosenza ed il 23 aprile 1996 dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 515, 537, 569, 578, 592, 637 e 686 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 24, 25, 26, 28 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.

 

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

 

RITENUTO che il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 1° marzo 1996 (R.O. 515 del 1996); il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 6 febbraio 1996 (R.O. 537 del 1996); il Tribunale di Modena, con ordinanza del 2 ottobre 1995, pervenuta a questa Corte il 20 maggio 1996 (R.O. 569 del 1996); il Tribunale di Foggia, con ordinanze del 25 gennaio, del 13 marzo e del 23 aprile 1996 (R.O. 592, 578 e 686 del 1996, rispettivamente), e la Corte d'assise di Cosenza, con ordinanza del 18 aprile 1996 (R.O. 637 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) o dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.) avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in riferimento a diversi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, sul rilievo, comune alle ordinanze di rimessione, del verificarsi, in tali ipotesi, di una duplice valutazione di merito da parte del medesimo giudice, tale da vulnerarne l'imparzialità, nonché ulteriormente dell'analogia tra le medesime ipotesi e quella oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale.

 

CONSIDERATO che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

 

che l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale è già stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

 

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 del codice di procedura penale), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 dello stesso codice), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

 

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213 e 285 del 1996).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Cosenza, dai Tribunali di Salerno, Modena e Foggia e dal Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

 

Renato GRANATA, Presidente

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

 

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.