Ordinanza n. 391 del 1996

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ORDINANZA N.391

 

ANNO 1996

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

 

-     Prof. Giuliano VASSALLI

 

-     Prof. Francesco GUIZZI

 

-     Prof. Cesare MIRABELLI

 

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-     Avv. Massimo VARI

 

-     Dott. Cesare RUPERTO

 

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

 

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

 

-     Prof. Valerio ONIDA

 

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, il 12 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, il 1° aprile 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna e l'11 aprile 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. 500, 513, 535 e 597 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1996.

 

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

 

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 1996 (R.O. 500 del 1996), la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 12 marzo 1996, in sede di procedimento incidentale di ricusazione (R.O. 513 del 1996), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 1· aprile 1996 (R.O. 535 del 1996), e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza dell'11 aprile 1996 (R.O. 597 del 1996) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in riferimento a diversi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione;

 

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio, nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale, richiamando, a tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte.

 

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

 

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

 

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata);

 

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 283 e 286 del 1996).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai Giudici per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma e presso i Tribunali di Bologna e Palermo, e dalla Corte d'appello di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

 

Renato GRANATA, Presidente

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

 

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.